Sospensione del mutuo: la banca ignora correttezza e buona fede


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1. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo per eventi avversi


Un’interessante ordinanza del Tribunale di Pavia (11 novembre 2015, dott. Andrea Balba) ha affrontato il delicato tema del rapporto fra la banca che ha concesso un mutuo per l’acquisto della prima casa ed il cittadino che ha richiesto la sospensione del pagamento delle relative rate, a fronte dei negativi eventi che lo consentono.
Il background normativo della decisione è, per sommi capi, il seguente.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto dell’abitazione principale è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): è volto a concedere ai titolari di un mutuo la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi a fronte di inattese situazioni di difficoltà; la disciplina è stata, poi, modificata dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 che, in sede di riforma del mercato del lavoro, ha ridefinito anche le modalità di ammissione ai benefici del Fondo, l’attività del quale trova oggi le sue regole applicative nel d.m. 22 febbraio 2013, n. 37 e nel d.m. 21 giugno 2010, n. 132. Il fondo è gestito da Consap. Sul sito www.consap.it si trovano tutte le indicazioni per poter accedere alla misura di sostegno. 

 

Ai debitori ammessi a fruire del sostegno del fondo , il pagamento dell’intera rata del mutuo è sospeso, come si è detto sino a 18 mesi, ed il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante l’intero periodo della sospensione: il Fondo paga, quindi, alla banca creditrice il tasso di interesse applicato al mutuo, ad esclusione dello spread.
Sono ammessi alla sospensione i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale di importo non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno e con un ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 90 giorni consecutivi, a condizione che il titolare abbia un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, ed abbia subito uno dei seguenti eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale, di agenzia; 
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili, e l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dalla legge (villa, castello, ed altri immobili con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969).

Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione, “la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione” ed al termine della sospensione, salvo diverso accordo eventualmente raggiunto dalle parti per la rinegoziazione delle condizioni negoziali, “il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto” (art. 2, comma 476, l. 24 dicembre 2007, n. 244). 
Inoltre, “nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso”; successivamente il Fondo rimborsa all'istituto di credito interessato le spese e gli oneri finanziari delle rate per le quali è stata concessa la sospensione del pagamento (Ministero dell’economia e delle finanze, Divisione tesoro, Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione).

 

2. Il provvedimento del Tribunale di Pavia


Una banca avvia il procedimento di esecuzione immobiliare, destinato a concludersi con la vendita all’asta, nei confronti dell’appartamento di una persona che, soddisfacendo ogni requisito stabilito dalla legge, ha avanzato domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo stesso.
Come riconosciuto dal giudice, è riscontrabile la violazione del principio della buona fede oggettiva da parte dell’istituto di credito per non aver dato corso alla domanda di sospensione del mutuo, come richiesta del debitore.
Al contempo, nessun inadempimento nella procedura di domanda della sospensione è imputabile al debitore, che puntualmente ha assolto ogni obbligo nel rispetto dei termini: ciò malgrado, la banca procede con il pignoramento dell’immobile, atto preliminare alla vendita all’incanto, senza nulla aver fatto di quanto la legge pone a suo carico per il perfezionamento della richiesta sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Il Giudice interrompe, pertanto, il procedimento esecutivo, ravvisando violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel comportamento dell’istituto di credito che ha omesso di istruire la pratica in seguito alla richiesta avanzata dal debitore. 

 

3. Innovatività della decisione


L’ordinanza che si segnala riguarda l’illegittimità di un’azione esecutiva immobiliare intrapresa da un istituto creditizio che, senza alcuna ragione, ha ignorato la domanda di sospensione del mutuo avanzata dal proprio cliente, licenziato per riduzione di personale a causa delle difficoltà economiche del datore di lavoro.
Il debitore aveva puntualmente proceduto, per il tramite della competente filiale dell’istituto creditizio, ad inoltrare la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, richiedendo la sospensione del pagamento per 18 mesi.
Prevede, infatti, la procedura che il debitore in difficoltà richieda la sospensione direttamente alla banca mutuante: superfluo sottolineare che la perdita dell’occupazione costituisce il principale caso che legittima ad ottenerla qualora il mutuo riguardi un immobile non appartenente a categorie di lusso, adibito ad abitazione principale, ed il mutuo stesso – in ammortamento da almeno un anno – non ecceda l’importo di 250.000 euro e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non superi 30.000 euro.


Il d.m. 21 giugno 2010, n. 132, Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attribuisce alle banche il mero compito di “verifica della completezza della documentazione e della regolarità formale della domanda” di sospensione delle rate inoltrata dai mutuatari, lasciando al Gestore del Fondo (CONSAP) l’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio.
Pertanto, ricevuta la documentazione prodotta dall’interessato, l’istituto bancario è tenuto esclusivamente ad inoltrarla al gestore del Fondo entro il termine di dieci giorni affinché questo possa accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nullaosta, imputando poi alle disponibilità del Fondo l’importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca. 
La banca mutuante, acquisito il nullaosta, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo (artt. 5 e 6 d.m.. 132/2010 cit.).
Orbene, nel caso sottoposto al Tribunale di Pavia, il debitore, nonostante la trasmissione dell’istanza alla propria banca, non riceveva alcuna informazione circa lo stato dell’istanza, anzi la banca medesima comunicava che, stante il ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo, avrebbe registrato i dati relativi al ritardo del pagamento nei sistemi di allarme creditizio. 
Successivamente la banca notificava l’atto di precetto intimando il pagamento dell’intera somma residua del mutuo, considerando il debitore decaduto dal beneficio del termine, instaurando di conseguenza la procedura esecutiva sull’abitazione.
Il debitore agiva pertanto in giudizio, ritenendo che la banca avesse tenuto un comportamento contrario sia agli obblighi imposti dalla disciplina della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sia a quelli generali di correttezza, buona fede e leale collaborazione, provocandogli un grave danno.
Il Giudice, nell’accogliere la domanda del debitore, ha rilevato che al momento della presentazione dell’istanza di sospensione del mutuo sussistessero tutti i requisiti per ottenerla e, malgrado ciò, la banca non ha provveduto ad istruire la pratica; per di più, al momento della notifica del precetto e del pignoramento ancora non era decorso il termine di 18 mesi della sospensione cui il debitore aveva diritto.
Rileva pertanto l’ordinanza che, alla data del pignoramento, il debitore non poteva considerarsi decaduto dal beneficio del termine e quindi, in assenza di inadempimento, la banca ha illegittimamente iniziato l’esecuzione forzata.

 

4. E’ prassi sabotare il procedimento di sospensione del mutuo?


Merita, infine, richiamare l’applicazione dei medesimi principi di buona fede e correttezza anche da parte dell’Arbitrato Bancario Finanziario della Banca d’Italia, istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario: il collegio di Roma, con pronuncia del 15 febbraio 2013, ha riscontrato un caso analogo, in cui la banca aveva sì trasmesso la domanda al gestore del Fondo, il quale l’aveva accolta, ma successivamente la stessa banca non aveva sospeso il pagamento delle rate ed aveva intrapreso la procedura esecutiva.
Nel ritenere, quindi, il comportamento della banca contrario ai principi di buona fede e correttezza, la decisione afferma che: “la resistente, con una condotta contraria agli obblighi innanzi descritti nonché a quelli generali di correttezza, buona fede e leale collaborazione, non ha comunicato ai ricorrenti l’intervenuto nullaosta rilasciato dal Gestore del Fondo, inibendo ai medesimi l’accesso al beneficio della sospensione delle rate e comportando verosimilmente un ulteriore aggravio di spese a carico di parte debitrice”. (Arbitrato Bancario Finanziario, Collegio di Roma, Decisione N. 906 del 15 febbraio 2013)

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Avvocato in Pavia e collaboratore alla cattedra di diritto privato e di diritto commerciale nella Facoltà dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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