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	<title>Commenti a: Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti sui cartelloni stradali</title>
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	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2016 07:33:07 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: Gianfrancesco Vecchio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianfrancesco Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:33:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	&lt;em&gt;Si ricorda preliminarmente che le norme circa la cartellonistica dei prezzi dei carburanti presso il punto vendita discendono in primo luogo dall&#8217;art. 15 comma 5 del Codice del consumo (Modalit&#224; di indicazione del prezzo per unit&#224; di misura). L&#8217;art. 19 commi 2 e 3 del DL 1/2012 ed il DM 17 gennaio 2013 (per maggiori dettagli pu&#242; ripercorrere l&#8217;articolo) costituiscono infatti un&#8217;attuazione di quanto previsto dal Codice del consumo riguardo alla esposizione dei prezzi per unit&#224; di misura che per i carburanti devono essere visibili dalla carreggiata.&lt;/em&gt;



	&#160;



	&lt;em&gt;L&#8217;attribuzione della competenza ai Comuni deriva dall&#8217;art. 17 (Sanzioni) del Codice del Consumo &#160;che prevede che per chi omette di indicare il prezzo per unit&#224; di misura &#8220;o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione &#232; soggetto alla sanzione di cui all&#8217;art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalit&#224; ivi previste&#8221; ed il d.lgs. 114/98 individua appunto i Comuni come autorit&#224; per l&#8217;irrogazione delle sanzioni in questione.&lt;/em&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	<em>Si ricorda preliminarmente che le norme circa la cartellonistica dei prezzi dei carburanti presso il punto vendita discendono in primo luogo dall&rsquo;art. 15 comma 5 del Codice del consumo (Modalit&agrave; di indicazione del prezzo per unit&agrave; di misura). L&rsquo;art. 19 commi 2 e 3 del DL 1/2012 ed il DM 17 gennaio 2013 (per maggiori dettagli pu&ograve; ripercorrere l&rsquo;articolo) costituiscono infatti un&rsquo;attuazione di quanto previsto dal Codice del consumo riguardo alla esposizione dei prezzi per unit&agrave; di misura che per i carburanti devono essere visibili dalla carreggiata.</em></p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	<em>L&rsquo;attribuzione della competenza ai Comuni deriva dall&rsquo;art. 17 (Sanzioni) del Codice del Consumo &nbsp;che prevede che per chi omette di indicare il prezzo per unit&agrave; di misura &ldquo;o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione &egrave; soggetto alla sanzione di cui all&rsquo;art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalit&agrave; ivi previste&rdquo; ed il d.lgs. 114/98 individua appunto i Comuni come autorit&agrave; per l&rsquo;irrogazione delle sanzioni in questione.</em></p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: gianni gerani</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-22158</link>
		<dc:creator><![CDATA[gianni gerani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:07:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Chiedo perch&#232; i Comuni? Nella normativa dove &#232; indicata la competenza Comunale?
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Chiedo perch&egrave; i Comuni? Nella normativa dove &egrave; indicata la competenza Comunale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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		<title>Di: Gianfrancesco Vecchio</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-21050</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfrancesco Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 12:22:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.



	Sulla base di tali indicazioni il prezzo visibile dalla carreggiata deve essere quello della modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   &lt;a href=&quot;http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true&lt;/a&gt; ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.



	Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può dire che  il cartello visibile dalla carreggiata deve certamente riportare che il prezzo si riferiva alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia effettivamente  presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per intero e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito per consentire all’automobilista di scegliere la modalità di rifornimento desiderata .



	La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.</p>
<p>	Sulla base di tali indicazioni il prezzo visibile dalla carreggiata deve essere quello della modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true" rel="nofollow">http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&#038;atto.codiceRedazionale=13A02043&#038;elenco30giorni=true</a> ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.</p>
<p>	Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può dire che  il cartello visibile dalla carreggiata deve certamente riportare che il prezzo si riferiva alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia effettivamente  presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per intero e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito per consentire all’automobilista di scegliere la modalità di rifornimento desiderata .</p>
<p>	La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianfrancesco Vecchio</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-21049</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfrancesco Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 12:22:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.



	Sulla base di tali indicazioni i prezzi visibili dalla carreggiata devono seguire l’ordine dall’alto in basso gasolio, benzina, GPL e metano, i prezzi indicati devono essere quelli relativi alla modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   &lt;a href=&quot;http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true&lt;/a&gt; ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.



	 



	Laddove la modalità del self sia presente e attiva durante l’orario di apertura dell’impianto , come indicato dalla norma il prezzo visibile dalla carreggiata esposto per intero (e con minore evidenza della terza cifra decimale) deve essere quello del self, mentre quello del servito deve essere indicato su un cartellone separato in termini di differenza in aumento rispetto al prezzo base (self).



	 



	Non dimenticando che l’esposizione dei prezzi presso un distributore stradale deve essere tale da non creare problemi per la sicurezza stradale (intralcio alla viabilità, limitazione di visuale ecc.) bisogna sempre tener presente  che, pur nel rispetto delle prescrizioni normative, la  cartellonistica utilizzata ed il suo posizionamento non devono essere fonte di pericolo per persone o cose.



	Inoltre, con riferimento in particolare all’ordine di esposizione dall’alto verso il basso dei prodotti il decreto prevedeva un periodo più lungo di adeguamento alle nuove disposizioni, in considerazione dell’onerosità e della complessità  degli interventi, periodo che in talune circostanze poteva arrivare a due anni (es. ipotesi di recente rifacimento della cartellonistica). Lo scorso marzo 2015 ad ogni modo è stata l’ultima data entro la quale adeguarsi e oggi quindi tutte le indicazioni del DM in questione devono essere attuate.



	Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può solo dire che il cartello visibile dalla carreggiata deve riportare che il prezzo indicato per intero si riferisce alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per interno e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito.



	La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.</p>
<p>	Sulla base di tali indicazioni i prezzi visibili dalla carreggiata devono seguire l’ordine dall’alto in basso gasolio, benzina, GPL e metano, i prezzi indicati devono essere quelli relativi alla modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=13A02043&amp;elenco30giorni=true" rel="nofollow">http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&#038;atto.codiceRedazionale=13A02043&#038;elenco30giorni=true</a> ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.</p>
<p>	 </p>
<p>	Laddove la modalità del self sia presente e attiva durante l’orario di apertura dell’impianto , come indicato dalla norma il prezzo visibile dalla carreggiata esposto per intero (e con minore evidenza della terza cifra decimale) deve essere quello del self, mentre quello del servito deve essere indicato su un cartellone separato in termini di differenza in aumento rispetto al prezzo base (self).</p>
<p>	 </p>
<p>	Non dimenticando che l’esposizione dei prezzi presso un distributore stradale deve essere tale da non creare problemi per la sicurezza stradale (intralcio alla viabilità, limitazione di visuale ecc.) bisogna sempre tener presente  che, pur nel rispetto delle prescrizioni normative, la  cartellonistica utilizzata ed il suo posizionamento non devono essere fonte di pericolo per persone o cose.</p>
<p>	Inoltre, con riferimento in particolare all’ordine di esposizione dall’alto verso il basso dei prodotti il decreto prevedeva un periodo più lungo di adeguamento alle nuove disposizioni, in considerazione dell’onerosità e della complessità  degli interventi, periodo che in talune circostanze poteva arrivare a due anni (es. ipotesi di recente rifacimento della cartellonistica). Lo scorso marzo 2015 ad ogni modo è stata l’ultima data entro la quale adeguarsi e oggi quindi tutte le indicazioni del DM in questione devono essere attuate.</p>
<p>	Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può solo dire che il cartello visibile dalla carreggiata deve riportare che il prezzo indicato per intero si riferisce alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per interno e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito.</p>
<p>	La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alfredo</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-21025</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 20:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-21025</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;
	Un distributore che pratica la vendita con servito e self ha posto a fianco degli erogatori il prezzo pieno del servizio self e servito nell&#039;ordine dall&#039;alto in basso gasolio super, per&#242; nel cartellone stradale luminoso &#232; esposto il solo prezzo del self service indicado a sx il prezzo disel e a destrsa dello stesso il prezzo del super. E&#039; corretta questa forma di pubblicit&#224; dei prezzi o &#232; ingannevole in quanto pubblicizza in modo pi&#249; evidente il prezzo del self service che &#232; pi&#249; basso e anche perch&#232; non riporta nell&#039;ordine dall&#039;alto verso il basso disel e super?
&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
	Un distributore che pratica la vendita con servito e self ha posto a fianco degli erogatori il prezzo pieno del servizio self e servito nell&#39;ordine dall&#39;alto in basso gasolio super, per&ograve; nel cartellone stradale luminoso &egrave; esposto il solo prezzo del self service indicado a sx il prezzo disel e a destrsa dello stesso il prezzo del super. E&#39; corretta questa forma di pubblicit&agrave; dei prezzi o &egrave; ingannevole in quanto pubblicizza in modo pi&ugrave; evidente il prezzo del self service che &egrave; pi&ugrave; basso e anche perch&egrave; non riporta nell&#39;ordine dall&#39;alto verso il basso disel e super?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-20966</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 19:55:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&lt;p&gt;
	Salve volevo chiedere se ho il diritto &#160;un gran bel litigio&#160;&#160;visto che il prezzo dell insegna stradale&#160;&#160;&#232; di 1,443 poi vedo ad erogarlo e noto che alla colonnina del servito &#232; di 1,718 ( diesel) &#160;il&#160;benzinaio mi dice che &quot;quello &#232; il prezzo self service &quot;quasi tutti i distributori truffano tutte le persone ogni giorno, se pure avessi ragione &#232; inutile chiamare le autorit&#224;, tanto &#232; guerra persa.
&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
	Salve volevo chiedere se ho il diritto &nbsp;un gran bel litigio&nbsp;&nbsp;visto che il prezzo dell insegna stradale&nbsp;&nbsp;&egrave; di 1,443 poi vedo ad erogarlo e noto che alla colonnina del servito &egrave; di 1,718 ( diesel) &nbsp;il&nbsp;benzinaio mi dice che &quot;quello &egrave; il prezzo self service &quot;quasi tutti i distributori truffano tutte le persone ogni giorno, se pure avessi ragione &egrave; inutile chiamare le autorit&agrave;, tanto &egrave; guerra persa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Orietta Maizza (Ministero Sviluppo Economico)</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-8659</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orietta Maizza (Ministero Sviluppo Economico)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 14:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-8659</guid>
		<description><![CDATA[
	Le norme introdotte - che non riguardano tanto l&#8217;oscuramento (o meglio il minor risalto luminoso) della terza cifra decimale che &#232; solo una delle tecniche che possono essere utilizzate per dare meno evidenza alla stessa - hanno la logica di dare minore evidenza alla componente meno rilevante del prezzo affinch&#233; l&#039;attenzione del consumatore - &#160;che nel momento in cui legge il prezzo &#232; nel suo veicolo in movimento - possa essere attirata sulle prime due cifre decimali che sono quelle pi&#249; significative a fini di risparmio. Come accennato, la minore luminosit&#224; della terza cifra &#232; peraltro una delle tecniche suggerite, essendo le altre il formato di apice, di pedice o un diverso risalto cromatico. E&#8217; opportuno ricordare infine che con le stesse finalit&#224; di trasparenza e di ausilio alle scelte dei consumatori, il Ministero sta attuando nuove modalit&#224; di consultazione e comparazione dei prezzi mediante il web - e recentemente App per dispositivi mobili &#8211; tramite il sito &#8220;Osservaprezzi carburanti&#8221; mediante il quale &#232; possibile visualizzare agevolmente i prezzi praticati presso i vari punti vendita e anche ordinarli tenendo conto dei millesimi.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Le norme introdotte &#8211; che non riguardano tanto l&rsquo;oscuramento (o meglio il minor risalto luminoso) della terza cifra decimale che &egrave; solo una delle tecniche che possono essere utilizzate per dare meno evidenza alla stessa &#8211; hanno la logica di dare minore evidenza alla componente meno rilevante del prezzo affinch&eacute; l&#039;attenzione del consumatore &#8211; &nbsp;che nel momento in cui legge il prezzo &egrave; nel suo veicolo in movimento &#8211; possa essere attirata sulle prime due cifre decimali che sono quelle pi&ugrave; significative a fini di risparmio. Come accennato, la minore luminosit&agrave; della terza cifra &egrave; peraltro una delle tecniche suggerite, essendo le altre il formato di apice, di pedice o un diverso risalto cromatico. E&rsquo; opportuno ricordare infine che con le stesse finalit&agrave; di trasparenza e di ausilio alle scelte dei consumatori, il Ministero sta attuando nuove modalit&agrave; di consultazione e comparazione dei prezzi mediante il web &#8211; e recentemente App per dispositivi mobili &ndash; tramite il sito &ldquo;Osservaprezzi carburanti&rdquo; mediante il quale &egrave; possibile visualizzare agevolmente i prezzi praticati presso i vari punti vendita e anche ordinarli tenendo conto dei millesimi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: domenico</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-8201</link>
		<dc:creator><![CDATA[domenico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-8201</guid>
		<description><![CDATA[
	salve.



	vorrei chiedere un informazione se e possibile : volevo capire se esiste una unita di misura per l&#039;oscuramento del&#039;ultima cifra decimale sul prezzo dei carburanti. se poi parliamo di trasparenza a mio avviso non dovrebero essere oscurati, &#160;se io vendo il gasolio ad un prezzo euro litro di 1,739 non capisco perche devo oscurare il numero 9 , di cosa parliamo l&#039;oscuramento e ingannevole con l&#039;entita della luce solare qualsiasi pellicola metti nel totem non fa leggere la terza cifra quindi diventa ingannevole .per me bisogna abbolire questa legge .datemi risposta grazie.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	salve.</p>
<p>	vorrei chiedere un informazione se e possibile : volevo capire se esiste una unita di misura per l&#039;oscuramento del&#039;ultima cifra decimale sul prezzo dei carburanti. se poi parliamo di trasparenza a mio avviso non dovrebero essere oscurati, &nbsp;se io vendo il gasolio ad un prezzo euro litro di 1,739 non capisco perche devo oscurare il numero 9 , di cosa parliamo l&#039;oscuramento e ingannevole con l&#039;entita della luce solare qualsiasi pellicola metti nel totem non fa leggere la terza cifra quindi diventa ingannevole .per me bisogna abbolire questa legge .datemi risposta grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIANLUCA</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[GIANLUCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 22:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[
	Salve.



	Chiedo scusa per l&#039;ignoranza, ma vorrei sapere con certezza se le stazioni di rifornimento carburante hanno l&#039;obbligo di esporre i cartelli coi prezzi, o se possono anche non esporli.



	Questo perch&#233; mi capita di vederne sempre pi&#249; spesso coi cartelli non valorizzati, oppure addirittura coperti da altre strutture che ne impediscono la visibilit&#224;.



	Nel caso siano irregolarit&#224;, a quali autorit&#224; vanno segnalate ?



	Io sono di Reggio Emilia.



	Grazie.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Salve.</p>
<p>	Chiedo scusa per l&#039;ignoranza, ma vorrei sapere con certezza se le stazioni di rifornimento carburante hanno l&#039;obbligo di esporre i cartelli coi prezzi, o se possono anche non esporli.</p>
<p>	Questo perch&eacute; mi capita di vederne sempre pi&ugrave; spesso coi cartelli non valorizzati, oppure addirittura coperti da altre strutture che ne impediscono la visibilit&agrave;.</p>
<p>	Nel caso siano irregolarit&agrave;, a quali autorit&agrave; vanno segnalate ?</p>
<p>	Io sono di Reggio Emilia.</p>
<p>	Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianfrancesco Vecchio</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-598</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfrancesco Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-598</guid>
		<description><![CDATA[
	L&#039;eliminazione della cifra dei millesimi, invece della sua minore evidenza, non è certamente la modalità corretta di adeguarsi alle recenti disposizioni ministeriali in materia di esposizione dei prezzi dei carburanti. Spero anch&#039;io si tratti di un&#039;incomprensione, solo parzialmente giustificabile in questi primi giorni di applicazione se almeno il prezzo praticato è pari o inferiore a quello esposto. Ben più grave naturalmente, e tale da concretizzare al limite anche l&#039;ipotesi della frode,  è l&#039;esposizione con tale modalità di un prezzo di vendita inferiore a quello effettivamente praticato. Se &quot;l&#039;errore&quot; persiste è bene sia comunque segnalato alle autorità locali competenti.
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		<content:encoded><![CDATA[<p>	L&#8217;eliminazione della cifra dei millesimi, invece della sua minore evidenza, non è certamente la modalità corretta di adeguarsi alle recenti disposizioni ministeriali in materia di esposizione dei prezzi dei carburanti. Spero anch&#8217;io si tratti di un&#8217;incomprensione, solo parzialmente giustificabile in questi primi giorni di applicazione se almeno il prezzo praticato è pari o inferiore a quello esposto. Ben più grave naturalmente, e tale da concretizzare al limite anche l&#8217;ipotesi della frode,  è l&#8217;esposizione con tale modalità di un prezzo di vendita inferiore a quello effettivamente praticato. Se &#8220;l&#8217;errore&#8221; persiste è bene sia comunque segnalato alle autorità locali competenti.</p>
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	</item>
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