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	<title>Commenti a: Il brevetto europeo con effetto unitario e la scelta italiana di non adesione</title>
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	<description>Consumer policy on line</description>
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		<title>Di: Enrica Poli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Enrica Poli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 13:12:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Mi permetto di svolgere una precisazione: l&#039;art. 6 del Reg. (UE) n. 1260/2012 detta un regime transitorio che ha, quale effetto pratico, l&#039;imposizione, in ogni caso, di una traduzione in lingua inglese per la presentazione della richiesta di effetto unitario. La traduzione in lingua inglese si aggiunge alla domanda in francese o tedesco ovvero in un&#039;altra lingua ufficiale dell&#039;Unione.



	Il predetto regime transitorio sar&#224; sottoposto a una sequenza di valutazioni ad opera di un Comitato di esperti indipendenti, la prima di queste valutazioni sei anni dopo la data di applicazione del Regolamento e le successive con cadenza biennale. Se, in esito a tali valutazioni, la Commissione non reputa di porre fine al suddetto regime transitorio, quest&#039;ultimo terminer&#224; ad ogni modo dodici anni dopo la data di applicazione del Regolamento.



	Avv. Enrica Poli
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		<content:encoded><![CDATA[<p>	Mi permetto di svolgere una precisazione: l&#039;art. 6 del Reg. (UE) n. 1260/2012 detta un regime transitorio che ha, quale effetto pratico, l&#039;imposizione, in ogni caso, di una traduzione in lingua inglese per la presentazione della richiesta di effetto unitario. La traduzione in lingua inglese si aggiunge alla domanda in francese o tedesco ovvero in un&#039;altra lingua ufficiale dell&#039;Unione.</p>
<p>	Il predetto regime transitorio sar&agrave; sottoposto a una sequenza di valutazioni ad opera di un Comitato di esperti indipendenti, la prima di queste valutazioni sei anni dopo la data di applicazione del Regolamento e le successive con cadenza biennale. Se, in esito a tali valutazioni, la Commissione non reputa di porre fine al suddetto regime transitorio, quest&#039;ultimo terminer&agrave; ad ogni modo dodici anni dopo la data di applicazione del Regolamento.</p>
<p>	Avv. Enrica Poli</p>
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