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	<title>Commenti a: Mercato comune – Fiscalità separate 9072-7718</title>
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	<description>Consumer policy on line</description>
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		<title>Di: Riccardo Campi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Campi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 09:55:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Buongiorno, sono l&#039;autore dell&#039;articolo.&#160;



	Abbiamo atteso il 17/12 proprio per capire l&#039;estensione della norma, ad oggi gi&#224; approvata dalla camera dei deputati.



	La risposta &#232; piuttosto lunga, ma cercher&#242; di non scrivere un secondo articolo.



	Nella attuale formulazione la web tax &#232; contenuta, con diverse modalit&#224;, ai commi 17-bis e 119-bis e ter del DDL di stabilit&#224; appena approvato dalla camera (AC 1865).



	La prima parte dell&#039;intervento prevede che&#160;i titolari di partita IVA dovrebbero acquistare dai soli operatori in possesso di partita IVA italiana (nuovo art.17-bis DPR 633/72). Quindi, come accade per gli acquisti dei consumatori, una impresa estera dovrebbbe richiederla ed assolvere l&#039;IVA sulle vendite nel. L&#039;effetto per le imprese &#232; di cash flow, dovrebbero anticipare un&#039;IVA che poi si andranno a detrarre da quella dovuta sulle vendite, o anticipare il pagamento del tributo se non beneficiano della detrazione.&#160;
	Misura che serve al Ministero dell&#039;Economia e delle finanze a anticipare flussi di cassa per un trimestre al massimo e a costo zero. Quindi serve a migliorare temporaneamente e fittiziamente i &quot;conti pubblici&quot; 2014. Quindi beneficio temporaneo dei conti pubblici a danno (temporaneo) dei saldi finanziari delle imprese.



	Nel DDL stabilit&#224;&#160;esiste una seconda misura &#160;(commi 119bis-119-ter) che attrae a tassazione in Italia i proventi della pubblicit&#224; on line, con un meccanismo piuttosto complesso da spiegare&#160;e analogo a quello dei &quot;prezzi di trasferimento&quot;. I &quot;prezzi di trasferimento&quot; (transfer pricing) sono uno stratagemma adottato dalle imprese multinazionali per spostare gli utili nei paesi a tassazione pi&#249; accomodante. Per gli interessati &#232; possibile approfondire su&#160;&lt;a href=&quot;http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/&lt;/a&gt;.
	Anche questa norma suscita forti dubbi di legittimit&#224;: il concetto di stabile organizzazione, ovvero di entit&#224; tassabile in un paese &#232; oggetto di convenzioni internazionali per evitare la doppia tassazione. Per questi accordi la semplice vendita in altro paese non &#232; infatti considerata &quot;stabile organizzazione&quot; e non consente la tassazione degli utili nel paese di destinazione dei servizi.
	La norma avrebbe un impatto di nuovo sui soli utenti professionali, che potrebbero trovarsi a pagare costi pi&#249; salati per la pubblicit&#224;, ed una alterazione del mercato nelle prime fasi di applicazione, favorendo gli operatori domestici come Publitalia, Cairo, ecc.



	Gli impatti sul consumatore di entrambe le norme&#160;sono quindi molto mediati e presumibilmente saranno del tutto nulli.



	Non altrettanto per le imprese che si troverebbero per certo ad affrontare un peggioramento dei saldi finanziari determinato dall&#039;anticipo dell&#039;IVA, e un aggravio dei costi della pubblicit&#224; on line, sempre che la norma sia considerata legittima secondo gli accordi e trattati internazionali.&#160;&#160;&#160;
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		<content:encoded><![CDATA[<p>	Buongiorno, sono l&#039;autore dell&#039;articolo.&nbsp;</p>
<p>	Abbiamo atteso il 17/12 proprio per capire l&#039;estensione della norma, ad oggi gi&agrave; approvata dalla camera dei deputati.</p>
<p>	La risposta &egrave; piuttosto lunga, ma cercher&ograve; di non scrivere un secondo articolo.</p>
<p>	Nella attuale formulazione la web tax &egrave; contenuta, con diverse modalit&agrave;, ai commi 17-bis e 119-bis e ter del DDL di stabilit&agrave; appena approvato dalla camera (AC 1865).</p>
<p>	La prima parte dell&#039;intervento prevede che&nbsp;i titolari di partita IVA dovrebbero acquistare dai soli operatori in possesso di partita IVA italiana (nuovo art.17-bis DPR 633/72). Quindi, come accade per gli acquisti dei consumatori, una impresa estera dovrebbbe richiederla ed assolvere l&#039;IVA sulle vendite nel. L&#039;effetto per le imprese &egrave; di cash flow, dovrebbero anticipare un&#039;IVA che poi si andranno a detrarre da quella dovuta sulle vendite, o anticipare il pagamento del tributo se non beneficiano della detrazione.&nbsp;<br />
	Misura che serve al Ministero dell&#039;Economia e delle finanze a anticipare flussi di cassa per un trimestre al massimo e a costo zero. Quindi serve a migliorare temporaneamente e fittiziamente i &quot;conti pubblici&quot; 2014. Quindi beneficio temporaneo dei conti pubblici a danno (temporaneo) dei saldi finanziari delle imprese.</p>
<p>	Nel DDL stabilit&agrave;&nbsp;esiste una seconda misura &nbsp;(commi 119bis-119-ter) che attrae a tassazione in Italia i proventi della pubblicit&agrave; on line, con un meccanismo piuttosto complesso da spiegare&nbsp;e analogo a quello dei &quot;prezzi di trasferimento&quot;. I &quot;prezzi di trasferimento&quot; (transfer pricing) sono uno stratagemma adottato dalle imprese multinazionali per spostare gli utili nei paesi a tassazione pi&ugrave; accomodante. Per gli interessati &egrave; possibile approfondire su&nbsp;<a href="http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/" rel="nofollow">http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/</a>.<br />
	Anche questa norma suscita forti dubbi di legittimit&agrave;: il concetto di stabile organizzazione, ovvero di entit&agrave; tassabile in un paese &egrave; oggetto di convenzioni internazionali per evitare la doppia tassazione. Per questi accordi la semplice vendita in altro paese non &egrave; infatti considerata &quot;stabile organizzazione&quot; e non consente la tassazione degli utili nel paese di destinazione dei servizi.<br />
	La norma avrebbe un impatto di nuovo sui soli utenti professionali, che potrebbero trovarsi a pagare costi pi&ugrave; salati per la pubblicit&agrave;, ed una alterazione del mercato nelle prime fasi di applicazione, favorendo gli operatori domestici come Publitalia, Cairo, ecc.</p>
<p>	Gli impatti sul consumatore di entrambe le norme&nbsp;sono quindi molto mediati e presumibilmente saranno del tutto nulli.</p>
<p>	Non altrettanto per le imprese che si troverebbero per certo ad affrontare un peggioramento dei saldi finanziari determinato dall&#039;anticipo dell&#039;IVA, e un aggravio dei costi della pubblicit&agrave; on line, sempre che la norma sia considerata legittima secondo gli accordi e trattati internazionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
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		<title>Di: patrizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 11:12:05 +0000</pubDate>
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	...Ma in questo contesto come si inserisce il dibattito sulla web tax? grazie
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