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	<title>Commenti per Consumatori Diritti Mercato</title>
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	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2016 07:33:07 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Commenti su Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti sui cartelloni stradali di Gianfrancesco Vecchio</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-22161</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfrancesco Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2327#comment-22161</guid>
		<description><![CDATA[
	&lt;em&gt;Si ricorda preliminarmente che le norme circa la cartellonistica dei prezzi dei carburanti presso il punto vendita discendono in primo luogo dall&#8217;art. 15 comma 5 del Codice del consumo (Modalit&#224; di indicazione del prezzo per unit&#224; di misura). L&#8217;art. 19 commi 2 e 3 del DL 1/2012 ed il DM 17 gennaio 2013 (per maggiori dettagli pu&#242; ripercorrere l&#8217;articolo) costituiscono infatti un&#8217;attuazione di quanto previsto dal Codice del consumo riguardo alla esposizione dei prezzi per unit&#224; di misura che per i carburanti devono essere visibili dalla carreggiata.&lt;/em&gt;



	&#160;



	&lt;em&gt;L&#8217;attribuzione della competenza ai Comuni deriva dall&#8217;art. 17 (Sanzioni) del Codice del Consumo &#160;che prevede che per chi omette di indicare il prezzo per unit&#224; di misura &#8220;o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione &#232; soggetto alla sanzione di cui all&#8217;art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalit&#224; ivi previste&#8221; ed il d.lgs. 114/98 individua appunto i Comuni come autorit&#224; per l&#8217;irrogazione delle sanzioni in questione.&lt;/em&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	<em>Si ricorda preliminarmente che le norme circa la cartellonistica dei prezzi dei carburanti presso il punto vendita discendono in primo luogo dall&rsquo;art. 15 comma 5 del Codice del consumo (Modalit&agrave; di indicazione del prezzo per unit&agrave; di misura). L&rsquo;art. 19 commi 2 e 3 del DL 1/2012 ed il DM 17 gennaio 2013 (per maggiori dettagli pu&ograve; ripercorrere l&rsquo;articolo) costituiscono infatti un&rsquo;attuazione di quanto previsto dal Codice del consumo riguardo alla esposizione dei prezzi per unit&agrave; di misura che per i carburanti devono essere visibili dalla carreggiata.</em></p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	<em>L&rsquo;attribuzione della competenza ai Comuni deriva dall&rsquo;art. 17 (Sanzioni) del Codice del Consumo &nbsp;che prevede che per chi omette di indicare il prezzo per unit&agrave; di misura &ldquo;o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione &egrave; soggetto alla sanzione di cui all&rsquo;art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalit&agrave; ivi previste&rdquo; ed il d.lgs. 114/98 individua appunto i Comuni come autorit&agrave; per l&rsquo;irrogazione delle sanzioni in questione.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti sui cartelloni stradali di gianni gerani</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuove-regole-per-lesposizione-dei-prezzi-dei-carburanti-sui-cartelloni-stradali/#comment-22158</link>
		<dc:creator><![CDATA[gianni gerani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:07:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Chiedo perch&#232; i Comuni? Nella normativa dove &#232; indicata la competenza Comunale?
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Chiedo perch&egrave; i Comuni? Nella normativa dove &egrave; indicata la competenza Comunale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tassi di mercato negativi o prossimi allo zero. Cosa succede ai mutui? di Redazione CDM</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/tassi-di-mercato-negativi-o-prossimi-allo-zero-cosa-succede-ai-mutui/#comment-22122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione CDM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 11:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3763#comment-22122</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;Grazie della segnalazione. Fermo restando che per fare una valutazione precisa bisognerebbe avere molte più informazioni, dalla lettura del  foglietto informativo le posso dire che il prodotto che ci ha segnalato è un mutuo variabile a rata costante che prevede ogni 5 anni un incremento della rata per ripagare più velocemente il capitale residuo. Oltre a questo poi, essendo un mutuo variabile a rata costante, se i tassi crescono per mantenere la rata costante la durata si riduce e viceversa se i tassi scendono la durata si accorcia. Detto questo nel 2008 la durata si è allungata fino a 30 anni per effetto della crescita dell’euribor. La riduzione molto più contenuta della durata non so di preciso perché si sia verificata anche perché da foglietto informativo non risulta alcun floor per il prodotto dunque l’euribor negativo dovrebbe ridurre la rata e dunque la durata del mutuo.  &lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
	&lt;strong&gt;In generale il problema del tasso floor esiste in molti mutui e spesso i mutuatari non sono consapevoli di avere un contratto con queste caratteristiche. E’ un argomento che merita di certo un approfondimento.&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
	&lt;b&gt;Cordiali saluti,&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
	&lt;b&gt;La segreteria di redazione&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>Grazie della segnalazione. Fermo restando che per fare una valutazione precisa bisognerebbe avere molte più informazioni, dalla lettura del  foglietto informativo le posso dire che il prodotto che ci ha segnalato è un mutuo variabile a rata costante che prevede ogni 5 anni un incremento della rata per ripagare più velocemente il capitale residuo. Oltre a questo poi, essendo un mutuo variabile a rata costante, se i tassi crescono per mantenere la rata costante la durata si riduce e viceversa se i tassi scendono la durata si accorcia. Detto questo nel 2008 la durata si è allungata fino a 30 anni per effetto della crescita dell’euribor. La riduzione molto più contenuta della durata non so di preciso perché si sia verificata anche perché da foglietto informativo non risulta alcun floor per il prodotto dunque l’euribor negativo dovrebbe ridurre la rata e dunque la durata del mutuo.  </strong>
</p>
<p>
	<strong>In generale il problema del tasso floor esiste in molti mutui e spesso i mutuatari non sono consapevoli di avere un contratto con queste caratteristiche. E’ un argomento che merita di certo un approfondimento.</strong>
</p>
<p>
	<b>Cordiali saluti,</b>
</p>
<p>
	<b>La segreteria di redazione</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il risparmio tradito di Andrea Missaglia</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/il-risparmio-tradito/#comment-22040</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Missaglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 11:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=4019#comment-22040</guid>
		<description><![CDATA[
	Siamo sicuri che la soluzione possa essere quella del divieto di vendere le obbligazioni subordinate alla clientela retail? Le obbligazioni subordinate sono certo, sulla carta,&#160;pi&#249; rischiose delle obbligazioni ordinarie ma moltissimo dipende dalla solvibilit&#224; dell&#039;emittente (le obbligazioni subordinate di Unicredit non sono la stessa consa di quelle di Banca Etruria) e poi che senso avrebbe vietare l&#039;acquisto delle obbligazioni subordinate e continuare a consentire quello delle azioni?



	Il rischio &#232; qualcosa che va oltre alla tipologia di strumento finanziario, se non comprendiamo questo concetto rischiamo di tornare ai tempi in cui si suggeriva di acquistare obbligazioni (magari di esotici paesi sudamericani...) &quot;cos&#236; il capitale &#232; protetto&quot;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Siamo sicuri che la soluzione possa essere quella del divieto di vendere le obbligazioni subordinate alla clientela retail? Le obbligazioni subordinate sono certo, sulla carta,&nbsp;pi&ugrave; rischiose delle obbligazioni ordinarie ma moltissimo dipende dalla solvibilit&agrave; dell&#039;emittente (le obbligazioni subordinate di Unicredit non sono la stessa consa di quelle di Banca Etruria) e poi che senso avrebbe vietare l&#039;acquisto delle obbligazioni subordinate e continuare a consentire quello delle azioni?</p>
<p>	Il rischio &egrave; qualcosa che va oltre alla tipologia di strumento finanziario, se non comprendiamo questo concetto rischiamo di tornare ai tempi in cui si suggeriva di acquistare obbligazioni (magari di esotici paesi sudamericani&#8230;) &quot;cos&igrave; il capitale &egrave; protetto&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Condominio e ambiente di Maurizio</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/ambiente-e-sostenibilita/condominio-e-ambiente/#comment-21790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 02:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3743#comment-21790</guid>
		<description><![CDATA[
	Vorrei che fossero messi in evidenza alcuni aspetti legali trascurati in questo obbligo imposto in maniera indiscriminata.



	1) il DPR 59 del 2 aprile del 2009 (art.4) dice esplicitamente che i dispositivi utilizzati per il calcolo delle bollette devono avere una incertezza al massimo del 5% (che &#232; poi la direttiva MID); per i ripartitori le case non dichiarano nulla (ovviamente non possono dato che nel calcolo del calore consumato rientrano fattori difficilmente valutabili); l&#039;unica certificazione disponibile &#232; quella dell&#039;INRIM nella persona dell&#039;ing. Ficco, che dichiara una incertezza compresa tra il 10 e il 20%, con punte del 40%; quindi l&#039;uso dei ripartitori non &#232; legale, pur essendo ammessi nelle varie ordinanze regionali.



	2) I vecchi edifici non prevedono una coibentazione adeguata tra appartamenti adiacenti, supponendo uguale temperatura in tutto l&#039;edificio; quella ufficialmente ammessa per consentire un sufficiente disaccoppiamento termico &#232; di 0,8 W/mqK mentre nei vecchi edifici va oltre i 2 W/mqK; quindi anche qui si genera una illegalit&#224; consentendo furti di calore.



	3) se un condominio &#232; ben bilanciato e la centralina climatica &#232; scrupolosamente regolata in modo da mantenere rigorosamente i 20+2 &#176;C con qualunque condizione climatica e con finestre chiuse, &#232; impossibile ottenere un risparmio con la contabilizzazione, a meno che qualcuno non spenga approfittando del furto di calore dagli appartamenti adiacenti (cosa profondamente ingiusta)



	4) Premesso ci&#242; si rientra facilmente nel &quot;non tecnicamente possibile&quot; e nel &quot;non efficiente in termini di costi&quot;, quindi si pu&#242; evitare l&#039;installazione di tali sistemi che hanno tutto il sapore di una delle solite truffette all&#039;Italiana.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Vorrei che fossero messi in evidenza alcuni aspetti legali trascurati in questo obbligo imposto in maniera indiscriminata.</p>
<p>	1) il DPR 59 del 2 aprile del 2009 (art.4) dice esplicitamente che i dispositivi utilizzati per il calcolo delle bollette devono avere una incertezza al massimo del 5% (che &egrave; poi la direttiva MID); per i ripartitori le case non dichiarano nulla (ovviamente non possono dato che nel calcolo del calore consumato rientrano fattori difficilmente valutabili); l&#039;unica certificazione disponibile &egrave; quella dell&#039;INRIM nella persona dell&#039;ing. Ficco, che dichiara una incertezza compresa tra il 10 e il 20%, con punte del 40%; quindi l&#039;uso dei ripartitori non &egrave; legale, pur essendo ammessi nelle varie ordinanze regionali.</p>
<p>	2) I vecchi edifici non prevedono una coibentazione adeguata tra appartamenti adiacenti, supponendo uguale temperatura in tutto l&#039;edificio; quella ufficialmente ammessa per consentire un sufficiente disaccoppiamento termico &egrave; di 0,8 W/mqK mentre nei vecchi edifici va oltre i 2 W/mqK; quindi anche qui si genera una illegalit&agrave; consentendo furti di calore.</p>
<p>	3) se un condominio &egrave; ben bilanciato e la centralina climatica &egrave; scrupolosamente regolata in modo da mantenere rigorosamente i 20+2 &deg;C con qualunque condizione climatica e con finestre chiuse, &egrave; impossibile ottenere un risparmio con la contabilizzazione, a meno che qualcuno non spenga approfittando del furto di calore dagli appartamenti adiacenti (cosa profondamente ingiusta)</p>
<p>	4) Premesso ci&ograve; si rientra facilmente nel &quot;non tecnicamente possibile&quot; e nel &quot;non efficiente in termini di costi&quot;, quindi si pu&ograve; evitare l&#039;installazione di tali sistemi che hanno tutto il sapore di una delle solite truffette all&#039;Italiana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Biciclette a pedalata assistita elettricamente o ciclomotori elettrici? Dov&#8217;è il confine? di cesare vaccà</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/energia-poste-trasporti-e-tlc/biciclette-a-pedalata-assistita-eletttricamente-o-ciclomotori-elettrici-dove-il-confine-la-direttiva-europea-200224ce-httpeur-lex-europa-eulexuriservlexuriserv-douriojl/#comment-21725</link>
		<dc:creator><![CDATA[cesare vaccà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 13:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3894#comment-21725</guid>
		<description><![CDATA[
	La Repubblica, edizione di Palermo, il 18 ed il 19 agosto 2015 ha dato ampiamente notizie sui sequestri effettuati dalla polizia municipale di &#039;false&#039; biciclette a fedalata assistita, in realt&#224; veri e propri scooter del&#160;tutto analoghi a quelli con motorizzazioni tradizionali.



	Oltre al sequestro, chi&#160;ha circolato con i mezzi sequestrati deve rispondere di guida senza patente, senza assicurazione&#160;e senza casco su di un mezzo privo di targa.



	Quanto dettagliatamente denunciato dall&#039;articolo inizia, auspicabilmente, a trovare quindi riscontro sul piano delle azioni di contrasto.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	La Repubblica, edizione di Palermo, il 18 ed il 19 agosto 2015 ha dato ampiamente notizie sui sequestri effettuati dalla polizia municipale di &#039;false&#039; biciclette a fedalata assistita, in realt&agrave; veri e propri scooter del&nbsp;tutto analoghi a quelli con motorizzazioni tradizionali.</p>
<p>	Oltre al sequestro, chi&nbsp;ha circolato con i mezzi sequestrati deve rispondere di guida senza patente, senza assicurazione&nbsp;e senza casco su di un mezzo privo di targa.</p>
<p>	Quanto dettagliatamente denunciato dall&#039;articolo inizia, auspicabilmente, a trovare quindi riscontro sul piano delle azioni di contrasto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’attuazione della direttiva sulle ADR nelle liti di consumo di cesare vaccà</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/lattuazione-della-direttiva-sulle-adr-nelle-liti-di-consumo/#comment-21724</link>
		<dc:creator><![CDATA[cesare vaccà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 11:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3924#comment-21724</guid>
		<description><![CDATA[
	Il&#160;provvedimento&#160;commentato in bozza &#232; oggi il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 (pubblicato in GU n. 191 del 19 agosto).
	La lettura parallela del progetto e del testo definitivo mostra alcuni ritocchi formali, l&#039;aggiunta di nuovi capoversi agli alinea&lt;em&gt; b&lt;/em&gt; e &lt;em&gt;g &lt;/em&gt;dell&#039;art. 141 octies cod. consumo, e l&#039;inserimento dell&#039;art. 1 &lt;em&gt;bis&lt;/em&gt; che modifica il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, relativo alle procedure di conciliazione ed arbitrato amministrate da Consob.
	Il resto, purtroppo, &#232; rimasto come era.
	&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Il&nbsp;provvedimento&nbsp;commentato in bozza &egrave; oggi il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 (pubblicato in GU n. 191 del 19 agosto).<br />
	La lettura parallela del progetto e del testo definitivo mostra alcuni ritocchi formali, l&#039;aggiunta di nuovi capoversi agli alinea<em> b</em> e <em>g </em>dell&#039;art. 141 octies cod. consumo, e l&#039;inserimento dell&#039;art. 1 <em>bis</em> che modifica il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, relativo alle procedure di conciliazione ed arbitrato amministrate da Consob.<br />
	Il resto, purtroppo, &egrave; rimasto come era.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Bail in&#8221; e nuove regole per la gestione delle crisi bancarie di Anna Vizzari Altroconsumo</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/bail-in-e-nuove-regole-per-la-gestione-delle-crisi-bancarie/#comment-21715</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Vizzari Altroconsumo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 09:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3958#comment-21715</guid>
		<description><![CDATA[
	Il 22 novembre scorso Banca d&#039;Italia e Governo hanno per la prima volta usato le nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie per 4 banche: Banca delle Marche, Banca Popolare dell&#039;Etruria e del Lazio, Carichieti e Carife.



	Per la prima volta &#232; stato usato anche il bail in per cui le perdite delle 4 banche sono state coperte in parte usando le azioni e le obbligazioni subordinate emesse dalle banche stesse ed in parte dal Fondo di risoluzione



	In pratica sono state separate le attivit&#224; buone delle banche da quelle cattive. La banca buona ha tutte le attivit&#224; esclusi i prestiti in sofferenza che rimangono dopo la copertura di azioni e obbligazioni subordinate e che sono stati devoluti ad una bad bank che non &#232; una banca nel vero senso del termine visto che non ha licenza bancaria; si occuper&#224; di recuperare i crediti o li vender&#224; a societ&#224; di recupero crediti. E rester&#224; in piedi fino al recupero di tutte le perdite.



	Le banche buone sono: Nuova Banca delle Marche, Nuova Carife, Nuova Carichieti e nuova Banca Popolare dell&#8217;Etruria e del Lazio. Nel loro attivo ci sono conti correnti, depositi e obbligazioni ordinarie. La loro attivit&#224; bancaria verso correntisti e clienti in genere continua con la nuova denominazione.



	Queste nuove banche hanno ricevuto capitale dal Fondo di risoluzione.



	Ovviamente il Fondo che ha immesso capitale nelle nuove banche e coperto parte delle perdite ha ricevuto dei contributi da alcuni operatori (per un totale di 3,6 miliardi di euro), in particolar modo da Intesa San Paolo, Unicredit e Ubi Banca che hanno prestato i soldi al Fondo a tassi di mercato con scadenza della restituzione a 18 mesi. Le 4 banche iniziali vengono portate alla liquidazione amministrativa coatta per la loro definitiva chiusura.



	L&#8217;effetto diretto negativo si ha per azionisti e possessori di obbligazioni subordinate. Di certo i piccoli risparmiatori non erano pienamente consapevoli del rischio di insolvenza che caratterizzava i titoli che stavano acquistando e sicuramente non sono stati informati in maniera preventiva di quello che sarebbe potuto accadere in caso di crisi.



	Per il futuro i titoli bancari dovranno essere venduti con maggiore attenzione e maggiori controlli da parte delle Autorit&#224;



	&#160;



	&#160;



	&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Il 22 novembre scorso Banca d&#039;Italia e Governo hanno per la prima volta usato le nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie per 4 banche: Banca delle Marche, Banca Popolare dell&#039;Etruria e del Lazio, Carichieti e Carife.</p>
<p>	Per la prima volta &egrave; stato usato anche il bail in per cui le perdite delle 4 banche sono state coperte in parte usando le azioni e le obbligazioni subordinate emesse dalle banche stesse ed in parte dal Fondo di risoluzione</p>
<p>	In pratica sono state separate le attivit&agrave; buone delle banche da quelle cattive. La banca buona ha tutte le attivit&agrave; esclusi i prestiti in sofferenza che rimangono dopo la copertura di azioni e obbligazioni subordinate e che sono stati devoluti ad una bad bank che non &egrave; una banca nel vero senso del termine visto che non ha licenza bancaria; si occuper&agrave; di recuperare i crediti o li vender&agrave; a societ&agrave; di recupero crediti. E rester&agrave; in piedi fino al recupero di tutte le perdite.</p>
<p>	Le banche buone sono: Nuova Banca delle Marche, Nuova Carife, Nuova Carichieti e nuova Banca Popolare dell&rsquo;Etruria e del Lazio. Nel loro attivo ci sono conti correnti, depositi e obbligazioni ordinarie. La loro attivit&agrave; bancaria verso correntisti e clienti in genere continua con la nuova denominazione.</p>
<p>	Queste nuove banche hanno ricevuto capitale dal Fondo di risoluzione.</p>
<p>	Ovviamente il Fondo che ha immesso capitale nelle nuove banche e coperto parte delle perdite ha ricevuto dei contributi da alcuni operatori (per un totale di 3,6 miliardi di euro), in particolar modo da Intesa San Paolo, Unicredit e Ubi Banca che hanno prestato i soldi al Fondo a tassi di mercato con scadenza della restituzione a 18 mesi. Le 4 banche iniziali vengono portate alla liquidazione amministrativa coatta per la loro definitiva chiusura.</p>
<p>	L&rsquo;effetto diretto negativo si ha per azionisti e possessori di obbligazioni subordinate. Di certo i piccoli risparmiatori non erano pienamente consapevoli del rischio di insolvenza che caratterizzava i titoli che stavano acquistando e sicuramente non sono stati informati in maniera preventiva di quello che sarebbe potuto accadere in caso di crisi.</p>
<p>	Per il futuro i titoli bancari dovranno essere venduti con maggiore attenzione e maggiori controlli da parte delle Autorit&agrave;</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Bail in&#8221; e nuove regole per la gestione delle crisi bancarie di silvia</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/bail-in-e-nuove-regole-per-la-gestione-delle-crisi-bancarie/#comment-21504</link>
		<dc:creator><![CDATA[silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 13:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3958#comment-21504</guid>
		<description><![CDATA[
	Ottimo pezzo complimenti! Vantaggi e rischi finalmente espressi in modo chiaro!



	&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	Ottimo pezzo complimenti! Vantaggi e rischi finalmente espressi in modo chiaro!</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’Italia si prepara ad una nuova sfida, una strategia nazionale di alfabetizzazione nazionale di Anna Vizzari Altroconsumo</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/litalia-si-prepara-ad-una-nuova-sfida-una-strategia-nazionale-di-alfabetizzazione-nazionale/#comment-21091</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Vizzari Altroconsumo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 12:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3919#comment-21091</guid>
		<description><![CDATA[
	Certo giusto parlare di educazione finanziaria per i cittadini consumatori di prodotti bancari, assicurativi e finanziari. Maggiore consapevolezza significa anche maggiore possibilit&#224; di fare scelte corrette.&#160;E&#039; indubbio per&#242; che rimarr&#224; sempre e comunque un gap tra chi offre il prodotto/servizio e chi lo compera. Un gap difficile da colmare. E&#039; per questo motivo che la sfida &#232; doppia. Alfabetizzazione per i cittadini ma anche per gli operatori che devono lavorare per dare informazioni corrette in fase precontrattuale ed una consulenza adeguata senza conflitti di interesse. I cittadini devono essere messi nella possibilit&#224; di raccogliere informazioni corrette da parte di operatori disponibili. Solo cos&#236; pu&#242; davvero migliorare il mercato. E solo cos&#236; la sfida potr&#224; essere davvero vinta.
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