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	<title>Commenti a: Nuovi diritti dei consumatori all’orizzonte</title>
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	<description>Consumer policy on line</description>
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		<title>Di: Vincenzo Di Maro</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuovi-diritti-dei-consumatori-allorizzonte/#comment-3496</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Di Maro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 07:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3275#comment-3496</guid>
		<description><![CDATA[
	La nuova disposizione contenuta all&#8217;art.66 del Codice del consumo opera un generale rinvio agli specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale o extragiudiziale previsti dal Codice stesso in favore dei consumatori e/o operatori per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva qui recepite, che forse pu&#242; apparire pleonastico ma che mira pi&#249; in generale a garantire una maggiore uniformit&#224; e coordinamento &#160;con l&#8217;intero corpo normativo rappresentato dal Codice del consumo nel suo insieme. La vera novit&#224; &#232; rappresentata dai commi 2, 3 e 4 del suddetto art.66 che a differenza della previgente disciplina (cfr. vecchio art. 62 del Cod.cons.) attribuiscono il relativo potere di vigilanza, accertamento e sanzionatorio (con conseguente individuazione di sanzioni &lt;em&gt;effettive, proporzionate e dissuasive,&lt;/em&gt; cos&#236; come richiesto dalla direttiva &lt;em&gt;de qua&lt;/em&gt;) esclusivamente in capo all&#8217;Antitrust, a discapito delle camere di commercio.&#160; Anche il 5 comma, se vogliamo pu&#242; apparire pleonastico nella parte relativa al rinvio all&#8217;AGO e addirittura superfluo con riferimento alla possibilit&#224; di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie attraverso gli organi delle Camere, e ci&#242; in virt&#249; del generale rinvio gi&#224; operato al primo comma.



	Concludendo, dall&#8217;esame del combinato disposto degli artt.66 e 66 quater, il consumatore per tutela i propri diritti, ha tanto la possibilit&#224; di ricorrere alla procedura extragiudiziale delle Camere quanto a quella della media conciliazione o alla negoziazione paritetica, oltre che gli altri specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dal Codice del consumo.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	La nuova disposizione contenuta all&rsquo;art.66 del Codice del consumo opera un generale rinvio agli specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale o extragiudiziale previsti dal Codice stesso in favore dei consumatori e/o operatori per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva qui recepite, che forse pu&ograve; apparire pleonastico ma che mira pi&ugrave; in generale a garantire una maggiore uniformit&agrave; e coordinamento &nbsp;con l&rsquo;intero corpo normativo rappresentato dal Codice del consumo nel suo insieme. La vera novit&agrave; &egrave; rappresentata dai commi 2, 3 e 4 del suddetto art.66 che a differenza della previgente disciplina (cfr. vecchio art. 62 del Cod.cons.) attribuiscono il relativo potere di vigilanza, accertamento e sanzionatorio (con conseguente individuazione di sanzioni <em>effettive, proporzionate e dissuasive,</em> cos&igrave; come richiesto dalla direttiva <em>de qua</em>) esclusivamente in capo all&rsquo;Antitrust, a discapito delle camere di commercio.&nbsp; Anche il 5 comma, se vogliamo pu&ograve; apparire pleonastico nella parte relativa al rinvio all&rsquo;AGO e addirittura superfluo con riferimento alla possibilit&agrave; di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie attraverso gli organi delle Camere, e ci&ograve; in virt&ugrave; del generale rinvio gi&agrave; operato al primo comma.</p>
<p>	Concludendo, dall&rsquo;esame del combinato disposto degli artt.66 e 66 quater, il consumatore per tutela i propri diritti, ha tanto la possibilit&agrave; di ricorrere alla procedura extragiudiziale delle Camere quanto a quella della media conciliazione o alla negoziazione paritetica, oltre che gli altri specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dal Codice del consumo.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: cesare vaccà</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/nuovi-diritti-dei-consumatori-allorizzonte/#comment-3467</link>
		<dc:creator><![CDATA[cesare vaccà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:31:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
	Perch&#233; &#039;rivitalizzare&#039; la conciliazione del 1993 facendola convivere con la mediazione del 2010?



	&#160;



	In sede di aggiornamento del codice del consumo, l&#8217;art. 66 (V comma) presenta una curiosa carenza di coordinamento fra lo stesso V comma &quot;&lt;em&gt;&#232; altres&#236; fatta salva la possibilit&#224; di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle contoversie inerenti i rapporti di consumo nelle materie di cui alle Sezioni da l a IV del presente capo, presso gli organi costituiti dalle&lt;/em&gt; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell&#039;articolo 2,&#160; comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580&quot; e l&#039;art. 66 quater (comma III), secondo il quale &quot; &lt;em&gt;Per la risoluzione delle controversie sorte dall&#039; esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da l a IV del presente capo &#232; possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E&#039;fatta salva la possibilit&#224; di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall&#039;articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 20 l O, n. 28&lt;/em&gt;&quot;.



	E&#039; vero che si tratta di facolt&#224; e non di obblighi, ma perch&#232; menzionare le sole CCIAA (e la &#039;vecchia&#039; conciliazione prevista dalla l. 580/1993) quando, in realt&#224;, oggi ci si pu&#242; recare presso qualsivoglia organismo accreditato per offrire procedimenti di mediazione, o ricorrere alla negoziazione paritetica?
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		<content:encoded><![CDATA[<p>	Perch&eacute; &#039;rivitalizzare&#039; la conciliazione del 1993 facendola convivere con la mediazione del 2010?</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	In sede di aggiornamento del codice del consumo, l&rsquo;art. 66 (V comma) presenta una curiosa carenza di coordinamento fra lo stesso V comma &quot;<em>&egrave; altres&igrave; fatta salva la possibilit&agrave; di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle contoversie inerenti i rapporti di consumo nelle materie di cui alle Sezioni da l a IV del presente capo, presso gli organi costituiti dalle</em> camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell&#039;articolo 2,&nbsp; comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580&quot; e l&#039;art. 66 quater (comma III), secondo il quale &quot; <em>Per la risoluzione delle controversie sorte dall&#039; esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da l a IV del presente capo &egrave; possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E&#039;fatta salva la possibilit&agrave; di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall&#039;articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 20 l O, n. 28</em>&quot;.</p>
<p>	E&#039; vero che si tratta di facolt&agrave; e non di obblighi, ma perch&egrave; menzionare le sole CCIAA (e la &#039;vecchia&#039; conciliazione prevista dalla l. 580/1993) quando, in realt&agrave;, oggi ci si pu&ograve; recare presso qualsivoglia organismo accreditato per offrire procedimenti di mediazione, o ricorrere alla negoziazione paritetica?</p>
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