Altroconsumo ha promosso, insieme con l’associazione La Casa del Consumatore, un’azione di classe nei confronti di alcune compagnie di traghetti per ottenere il risarcimento del danno causato ai consumatori da un’intesa restrittiva della concorrenza sulle rotte che collegano il nord della Sardegna con il continente. L’azione è stata proposta di fronte al Tribunale di Genova in seguito all’avvio di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) nei confronti della stesse compagnie per una presunta violazione del diritto antitrust comunitario (art. 101 TFUE).
La proposizione di questa azione offre lo spunto per discutere brevemente del diritto dei consumatori a pretendere il risarcimento del danno ingiusto causato da un’intesa restrittiva della concorrenza e della possibilità di proporre, a questo fine, l’azione di classe recentemente introdotta nel nostro ordinamento (art. 140-bis cod. consumo).
Il diritto antitrust nazionale e comunitario vieta le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Per quanto riguarda le intese, sono vietati gli accordi e le pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di determinare una restrizione ingiustificata della concorrenza. Il divieto delle intese restrittive della concorrenza è posto a tutela dei consumatori. Esso serve ad impedire che la restrizione illecita della concorrenza determini un aumento ingiustificato dei prezzi. Il diritto antitrust tutela tutti i consumatori, sia quelli che a causa dell’aumento del prezzo rinunciano ad acquistare il prodotto, sia quelli che scelgono di acquistare comunque il prodotto anche se a un prezzo più elevato.
L’applicazione pratica del diritto antitrust nazionale e comunitario è demandata alla Commissione europea e all’Agcm, nell’ambito delle rispettive competenze, e al giudice ordinario nazionale. La Commissione europea e l’Agcm hanno il compito di indagare sull’esistenza di una violazione antitrust ed eventualmente di applicare la sanzione amministrativa (cd. public enforcement). Il giudice ordinario decide invece sulle richieste di risarcimento del danno proposte dalle vittime della violazione (cd. private enforcement). La Commissione europea e l’Agcm possono avviare un’indagine di propria iniziativa oppure a seguito di una denuncia di qualunque parte interessata, sia essa un consumatore, un’associazione dei consumatori, o un’impresa. Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di intese restrittive della concorrenza viene scoperto e sanzionato grazie a una denuncia presentata da un’impresa che ha partecipato alla stessa violazione, ma che sceglie di uscire allo scoperto per beneficiare dell’immunità da ogni sanzione promessa dalla Commissione e dall’Agcm nell’ambito dei cd. programmi di clemenza.
Le azioni per il risarcimento del danno, invece, possono essere promosse dopo che la Commissione o l’Agcm hanno avviato l’istruttoria o dopo che l’esistenza della violazione è stata accertata (cd. azioni follow on) oppure indipendentemente dall’avvio di un’istruttoria o dall’accertamento di una violazione (cd. azioni stand alone). In quest’ultimo caso, l’onere di dare la prova dell’esistenza della violazione grava per intero sul soggetto che agisce in giudizio per il risarcimento del danno.
* La versione integrale sarà pubblicata sul numero 2/2012