Il provvedimento salva risparmiatori. Quali criteri per i rimborsi


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Entro breve verrà emanato il decreto ministeriale che darà attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 relativamente ai risparmiatori rimasti coinvolti nella ristrutturazione di Banca Popolare dell’Etruria, Cariferrara, Carichieti e Banca Marche.


Le indiscrezioni che circolano riguardo il previsto arbitrato in sede ANAC attengono prevalentemente agli aspetti procedurali: la procedura sarà gratuita, ci sarà un termine di 4 mesi per presentare la domanda, gli “anziani” avranno una corsia preferenziale, i collegi saranno presieduti da un magistrato, il lodo dovrà essere pronunziato entro 90 giorni prorogabili ad un massimo di 120.


Quello che, però, non è dato allo stato sapere è proprio quali saranno i criteri che guideranno i collegi nella loro opera.


Il comma 858 si limita infatti a condizionare “la corresponsione delle prestazioni all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.”.


La normativa citata però, di per sé, non permette di giungere ad una graduazione della responsabilità (la violazione della stessa, infatti, dà diritto al ristoro integrale del danno subito) e, tra l’altro, richiede accertamenti in fatto che sono ordinariamente demandati ad un giudizio ordinario e che mal si conciliano con la speditezza e sommarietà che si vuole imprimere alla procedura.

Se quindi si deve dar credito alle dichiarazioni rese in concomitanza con l’approvazione di questa normativa speciale (rimborsi, comunque parziali, solo ai “truffati”) sarà quindi necessario individuare precisi indici al fine di individuare con celerità quei soggetti che hanno diritto all’indennizzo e all’ammontare dello stesso.

Sotto questo profilo sarebbe opportuno fare tesoro delle esperienze già vissute che hanno visto le associazioni dei consumatori concordare con alcune banche italiane le modalità di rimborso dei risparmiatori rimasti coinvolti negli ultimi noti crack finanziari (Cirio, Parmalat, ecc.).

In quei casi si è scelto di non tenere in nessun conto la documentazione cartacea redatta in occasione della sottoscrizione delle obbligazioni in questione: se ai risparmiatori è stata “forzata la mano” al momento della sottoscrizione di detti titoli, è infatti assai probabile che l’operazione sia stata comunque compiuta, nella stragrande maggioranza dei casi, rispettando formalmente (ma non sostanzialmente) le procedure previste dalla legge.

In altre parole la profilazione della clientela può essere stata redatta senza compiere una registrazione fedele dei reali obiettivi di investimento e di propensione al rischio degli investitori e gli avvisi circa l’inadeguatezza/inappropriatezza della singola operazione saranno stati dati solo per iscritto (magari affogati nella copiosa documentazione contrattuale) senza spiegarne correttamente le implicazioni.

Un arbitrato che volesse indagare la corretta proposizione dell’investimento dovrebbe quindi procedere quantomeno all’audizione dei funzionari che hanno redatto tale documentazione e di eventuali altri testimoni con un inevitabile allungamento dei tempi.

L’analisi del portafoglio del singolo investitore al momento dell’acquisto delle obbligazioni in questione e della sua operatività pregressa consente invece di acquisire importanti indici circa i reali obiettivi di investimento del singolo e circa il suo reale grado di “cultura” finanziaria: un soggetto che, ad esempio, sino all’acquisto delle obbligazioni subordinate, si fosse limitato ad investire solo in titoli di stato che venivano portati regolarmente a scadenza evidenzia una propensione al rischio e degli obiettivi di investimento certo incompatibili con l’acquisto di uno strumento finanziario siffatto soprattutto se effettuato in quantità tale da rappresentare una componente significativa dell’intero patrimonio. Di contro, un soggetto avvezzo al frequente acquisto in autonomia (magari tramite strumenti quali l’e-trading) di azioni e strumenti derivati per percentuali rilevanti sul proprio patrimonio complessivo evidenzia una competenza ed un’esposizione al rischio (concreta e non solo “cartacea”) compatibile con l’acquisto di un limitato quantitativo di obbligazioni subordinate.

Questo tipo di approccio ha inoltre il pregio di poter graduare le percentuali di rimborso a seconda che il caso concerto si avvicini più al primo che al secondo dei profili di cui sopra.

Sarebbe inoltre opportuno prevendere, soprattutto se verranno drasticamente ridotti i risarcimenti integrali, una clausola sociale di salvaguardia che consenta quantomeno ai soggetti che sono stati esposti alle maggiori perdite e che abbiano subito un vero e proprio tracollo patrimoniale che abbia inciso sulle condizioni di vita di ottenere comunque il rimborso totale di quanto investito.

 

 

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Svolge la professione di avvocato a Milano dove tratta prevalentemente le materie del diritto immobiliare e di quello finanziario. Collabora con l’associazione Altroconsumo in qualità di consulente. Cura la rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica di Consumatori, Diritti e Mercato sin dal numero 1/06.

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