La nuova legge sulle professioni non organizzate ed i nuovi strumenti di tutela dei consumatori


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Dopo decenni di discussioni e di serrati dibattiti parlamentari, il 19 dicembre 2012 è stata approvata la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” (pubblicata in G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013 con entrata in vigore il 10 febbraio 2013).

Il provvedimento segna un indubbio passo avanti rispetto ad un mondo di professioni che riguarda circa tre milioni di operatori. Il modello che viene proposto non si basa su riserve, ordini o albi, bensì su associazioni professionali che sono state concepite come le "garanti" delle competenze degli associati secondo un sistema di competizione virtuosa di ispirazione  anglosassone nel quale operano molteplici ed autorevoli enti associativi a cui i professionisti possono aderire su base volontaria. La legge introduce più che una "regolamentazione", una disciplina, sotto forma di soft law, dal lato del consumatore, per la riconoscibilità delle competenze e, dal lato del professionista, per incrementare il livello del proprio "sapere" e delle proprie "capacità".

In questo quadro di forte valorizzazione dell'autoregolamentazione e di enfatizzazione della certificazione di parte terza, alle associazioni ed ai certificatori è stato attribuito un compito importantissimo oltrechè una grande responsabilità nei confronti della collettività. Entrambi, infatti, sono chiamati a garantire non soltanto l'applicazione delle norme tecniche sulla qualità ma anche l'attuazione degli strumenti di tutela dei cittadini-utenti. Rilevanti sono, in tal senso, i continui riferimenti della legge al Codice del consumo che evidenziano come la certificazione di qualità sia andata ben oltre la questione del miglioramento continuo della professione per abbracciare sempre di più forme di tutela preventiva degli utenti.

L’aspetto certamente più rilevante della nuova normativa consiste nel fatto che finalmente è stato creato, nel nostro ordinamento, il "secondo pilastro" di un sistema professionale che, accanto agli "ordini", prevede le associazioni professionali, cioè soggetti privati che hanno il compito di promuovere e valorizzare le competenze dei professionisti che volontariamente aderiscono.
Tutta la nuova normativa, infatti, ruota intorno alle associazioni dei professionisti che possono essere costituite per valorizzare le competenze degli associati, diffondere il rispetto di regole deontologiche, favorire la possibilità di scelta e la tutela degli utenti ed il rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni non possono prevedere vincoli di rappresentanza esclusiva ed hanno la funzione preminente di promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, adottare un codice di condotta professionale, vigilare sulla condotta degli aderenti, promuovere percorsi di certificazione di qualità, definire le sanzioni disciplinari, promuovere organismi e forme di tutela dei diritti dei consumatori tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore.
L'art. 3 della legge prevede la possibilità, inoltre, di costituire forme aggregative di associazioni che agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Si tratta di soggetti autonomi dalle associazioni professionali aderenti con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e di rappresentanza delle istanze e delle aspettative comuni nei confronti degli interlocutori politici e istituzionali. Esse, su mandato delle associazioni che aderiscono, possono anche controllarne l'operato e verificare il rispetto e la congruità degli standard qualitativi e dei codici di condotta professionali definiti dalle associazioni aderenti per i propri associati. Le norme in esame evidenziano che alle associazioni professionali è stato attribuito il compito, non facile, di costruire un proprio corpus di regole di condotta e di standard qualitativi dal cui rispetto dipende la possibilità, per i singoli professionisti, di essere iscritti all'associazione e di conservare la qualità di socio. Tale ruolo emerge anche dalla possibilità, prevista dalla legge, di collaborare alla redazione delle norme tecniche UNI e promuovere la costituzione di organismi di certificazione nei propri settori di competenza con lo scopo evidente di ridurre le cosiddette "asimmetrie informative" tra professionista e consumatore posto che quest'ultimo risulta essere quasi sempre il soggetto meno provvisto di competenze specifiche.
E’ prevedibile che il sistema associazionistico promosso dalla legge potrà avere benefici effetti sul mercato se, all'interno delle singole professioni, si costituiranno più associazioni con la medesima aspirazione di rappresentanza della categoria al fine di acquisire il maggior numero di aderenti. Siffatta competizione potrà così far emergere l'associazione che, più delle altre, avrà la capacità di accreditarsi, di fronte all'opinione pubblica, alle istituzioni ed alla platea dei consumatori, in termini di autorevolezza, professionalità degli associati, livelli di formazione. La credibilità del sistema professionale, dunque, dipenderà molto, nei prossimi anni, dall'effettivo funzionamento di meccanismi concorrenziali tra le associazioni professionali che, per vincere il confronto, saranno indotte a definire standard qualitativi adeguati alla clientela ed a mettere in atto sistemi di verifica scrupolosi del rispetto degli stessi. Solo un approccio di questo tipo consentirà al sodalizio di offrire un "marchio" di qualità che stimoli i professionisti a chiedere l'iscrizione all'associazione quale miglior forma di "garanzia di qualità" nei confronti della clientela.

In tale prospettiva l'attività di comunicazione e di informazione svolta dai soggetti associativi appare estremamente rilevante. La legge, a tal fine, fissa in capo alle associazioni obblighi di trasparenza laddove le stesse chiedano di essere inserite nell'elenco ministeriale. L'art. 4 della legge disciplina gli elementi informativi che possono utilizzare gli organismi associativi. Essi possono pubblicare, sui rispettivi siti web, detti informazioni utili al consumatore al fine di adottare scelte informate e consapevoli e nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. La norma prevede che, nel caso in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare un marchio o attestato di qualità dei servizi offerti devono informare il Ministero dello sviluppo economico. Detti elementi informativi sono elencati nel successivo art. 5 ove è previsto che le associazioni professionali devono assicurare la completa conoscibilità di:
i) atto costitutivo e statuto,
ii) attività professionali di cui l'associazione si occupa,
iii) composizione degli organismi deliberativi e delle cariche sociali,
iv) struttura organizzativa dell'associazione,
v) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai
vi) titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione,
vii) all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo,
viii) all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari,
ix) assenza di scopo di lucro.

Il comma 2 dell'art. 5 prevede che le associazioni possano autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi (il riferimento è contenuto nell'art. 4, comma 1, secondo periodo). Tale possibilità è subordinata, però, ad un più stringente obbligo d'informazione a carico dell'associazione stessa che deve essere esteso a:
i) codice di condotta con la previsione di
ii) sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e
iii) l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia,
iv) elenco degli iscritti aggiornato annualmente,
v) sedi dell'associazione sul territorio nazionale (in almeno tre Regioni),
vi) presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta,
vii) eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza,
viii) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per il consumatore.
Quest’ultimo strumento di tutela assolve alla duplice funzione di fornire, da parte dell’associazione professionale, “informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti” nonché di attivazione di percorsi conciliativi in caso di contenzioso tra professionisti e utenti.

L'art. 6 è dedicato all'autoregolamentazione volontaria ed alla qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate ed è incentrato sulla normativa tecnica UNI che fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato dell'attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Le norme UNI rappresentano da sempre gli strumenti necessari per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento e mantenimento della competitività sul mercato, per istituire un rapporto contrattuale chiaro con i fornitori, i clienti e i consumatori, per consentire la riduzione dei costi e la garanzia della bontà del servizio. La promozione dell'informazione ai professionisti e agli utenti in ordine all'adozione di una norma tecnica UNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali gli artt. 7 e 8 disciplinano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale.

La certificazione di conformità a norme tecniche UNI è, infine, disciplinata dall'art. 9 dove è previsto che la normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali è redatta con la collaborazione delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative che partecipano ai lavori degli organi tecnici o inviano all'Ente di normazione i propri contributi nella fase della pubblica consultazione.

Particolarmente importante la previsione secondo cui le associazioni possono promuovere, in proprio, la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati da ACCREDIA, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista (anche non aderente all'associazione), il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. L'intero sistema ideato dal legislatore evidenzia la scelta di una netta distinzione tra le attestazioni degli Organismi accreditati e quelle previste dalle Associazioni professionali di riferimento in ragione della circostanza che l'accreditamento degli Organismi di parte terza comporta la valutazione di molti requisiti che garantiscono la verifica dell'effettiva competenza ed esperienza delle persone. Sulla base di questo assunto la scelta è stata quella di individuare una procedura di accreditamento sia per le Associazioni professionali sia per gli Organismi di Certificazione, secondo le norme a cui si conforma ACCREDIA, quale strumento per garantire l'imparzialità e l'efficacia delle attestazioni di competenza delle figure professionali, oltre al riconoscimento internazionale, fondamentale per dare valore a tali attestazioni.

L'apparato sanzionatorio della legge è enucleato nell'art. 10 nel quale è previsto che la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della legge. Ora resta da perseguire forse l'obiettivo più difficile per tutti i soggetti interessati: verificare che il percorso di qualità "autoregolamentato" di tutto il mondo associazionistico professionale venga portato avanti con correttezza. L'attenzione si sposta, dunque, dalla sfera legislativa al terreno dell'applicazione delle regole.
 

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Autore:


Claudio Belli, esercita la professione di avvocato a Roma ed è uno dei fondatori ed animatori dell’associazione nazionale Avvocati Giusconsumeristi Italiani. Si occupa professionalmente di diritto dei consumatori e degli utenti ed è autore di vari articoli in materia. È coautore di un Commentario al Codice del Consumo pubblicato nel 2008 e curatore del volume Le azioni collettive in Italia, pubblicato nel 2007 dalla Giuffrè. È esperto giuridico della Commissione Usi e della Commissione Contratti della Camera di Commercio di Roma, consulente di diretta collaborazione della presidenza nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), mediatore professionista e conciliatore di vari organismi privati e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

1 Risposta a "La nuova legge sulle professioni non organizzate ed i nuovi strumenti di tutela dei consumatori"

  1. Emanuel Celano scrive:

    La Legge numero  4 del  14 Gennaio di quest’anno  sulle professioni non regolamentate definisce nuovi scenari per il Naturopata e per l’Operatore delle Discipline Bio-Naturali, proponendo tuttavia, a nostro parere, un riconoscimento che non può considerarsi tale. Vi invitiamo a leggere con cura l’articolo pubblicato a questa pagina per comprendere i 9 punti di debolezza che abbiamo evidenziato a tal proposito :http://www.unaleggeperledisciplinebionaturali.it/notizie/siamo-sicuri-che-la-nuova-legge-sulle-professioni-non-regolamentate-sia-un-vero-traguardo-per-la-naturopatia-in-italia-noi-crediamo-di-no/ ( titolo dell’articolo : “Siamo sicuri che la Nuova Legge sulle Professioni Non Regolamentate sia un vero traguardo per la Naturopatia in Italia ? Noi crediamo di no !” ).

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