Risorse per finanziare la crescita sostenibile delle PMI: mini bonds e stimoli fiscali


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Tra i vari sforzi che legislatori e autorità monetarie italiane stanno compiendo per superare la stretta creditizia (credit crunch) a scapito delle nostre imprese, quello volto alla possibilità di emissione e sostegno dei mini bonds si incammina verso riscontri crescenti.

In particolare, l’intento del legislatore è stato quello di ridurre sensibilmente la disparità, esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale, tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l’emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali.

Secondo gli specialisti del settore (fonti: ilSole24Ore e Borsa Italiana) il 2014 potrebbe essere l'anno dei mini bonds. Finora sono poco più di 30 le emissioni (incluse le cambiali finanziarie) effettuate sul segmento dedicato di Borsa Italiana ExtraMot Pro mentre il potenziale stimato è di 35 mila imprese (fonte: Cerved Group).

Le prospettive di crescita delle fonti di finanziamento alternative dunque ci sono e iniziano a prendere spazio anche se rimane da capire quanto riuscirà questo mercato a creare una vera alternativa al canale bancario (circa il 90% del credito è ancora convogliato dalle banche).

A dare ulteriore slancio a tale importante strumento per la finanza alternativa di impresa intervengono, in vigore dal 7 novembre, le disposizioni operative relative alla concessione di garanzie da parte del fondo PMI su portafogli di mini bonds. A decorrere da tale data le banche, gli intermediari finanziari e i gestori potranno presentare al gestore del fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale) le richieste di garanzia relative ai mini bonds che, così facendo, saranno garantiti dallo stato attraverso il fondo centrale PMI gestito dal Mise. 

Pur valutando tali sforzi nel più positivo dei modi, è evidente che essi rischiano di restare insufficienti se non se ne diffonde adeguatamente la conoscenza nel mondo imprenditoriale. L'accesso al credito non bancario è infatti un problema soprattutto per le piccole e medie imprese. I nostri imprenditori, per una cultura tipicamente italiana, non si sono ancora avvicinati ai temi della finanza alternativa, soprattutto per il timore – diffuso e non del tutto giustificato – di perdere il “controllo” dell’azienda (per es. nell’aprire il capitale con operazioni di natura partecipativa).

E’ dunque tempo di veicolare loro le informazioni il più diffusamente possibile in quanto, nonostante ne abbiano necessità, difficilmente ne hanno buona conoscenza. 

Vediamo quindi di entrare nei primi dettagli, concentrandoci sui profili tributari ai fini delle imposte dirette per le società non aventi titoli rappresentativi del capitale sociale negoziati in mercati regolamentati (le società non quotate).

Il legislatore, al fine di rendere più appetibile anche fiscalmente l’emissione dei mini bonds da parte delle società non quotate, con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha semplificato la deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto emittente, ampliando contestualmente il regime di esenzione dall’applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai sottoscrittori.
Inoltre, ricordiamo che la norma di cui all’art. 32 comma 13 del DL 83/2012 aveva già introdotto un importante deroga in termini di deducibilità della spese di emissione.

 

 

IL REGIME FISCALE PER GLI EMITTENTI NON QUOTATI

 

GLI INTERESSI PASSIVI 

 

In merito alla deducibilità degli interessi passivi sostenuti a fronte dell’emissione obbligazionaria, sono stati disapplicati i limiti alla deducibilità ex art. 3, c. 115, della Legge n. 549/1995 per «società non quotate». Tali limiti (TUR aumentato di 2/3, per le obbligazioni non quotate) risultano infatti particolarmente gravosi, considerando che, dopo l’ultimo intervento della BCE in questo settembre, il TUR è fissato nella misura dello 0,05%.

La disapplicazione sarà allora possibile a condizione che:

  • i mini bonds siano «quotati» (i.e. negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione UE e di Stati white list aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo);
  • se non «quotati», i mini bonds siano detenuti da investitori qualificati (e.g. banche, SIM, SGR, assicurazioni) che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati che consentono lo scambio di informazioni. In questo secondo caso, peraltro, gli interessi passivi non soggiacciono neppure alle regole generali dettate dall’articolo 96 del TUIR.

I COSTI DI EMISSIONE


L’ulteriore agevolazione di particolare interesse riguarda la deducibilità delle spese di emissione dei titoli nell’esercizio di sostenimento, indipendentemente dal criterio utilizzato per l’imputazione a bilancio. 
Di fatto la norma concede la facoltà – non è infatti un obbligo – di superare l’ordinario criterio generale di deducibilità delle suddette spese mediante la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento (c.d. competenza economica).

A tali fine l’emittente potrà quindi applicare il principio di deducibilità “per cassa” beneficiando così del relativo vantaggio fiscale nell’esercizio in cui le spese in questione vengono sostenute.

IL REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI


Da ultimo, vale la pena fare un breve cenno al regime fiscale in capo ai sottoscrittori, introdotto sempre con l’obiettivo da conferire maggior appetibilità fiscale anche sul fronte degli investitori.

Infatti, è stata introdotta la soppressione della ritenuta (pari al 26%, dal 01/07/2014) sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, emessi da società non quotate seppur a determinate condizioni di carattere soggettivo in capo agli investitori medesimi:

  • dapprima, a condizione che i suddetti titoli siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei (ex l’art. 32 del DL 83/2012);
  • successivamente, se sottoscritti da investitori qualificati così come definiti dall’art. 100 del DLgs. 58/98 TUF (ex art. 21 del DL 91/2014).

Pertanto, l’obbligo di prelievo ai sensi dell’art. 26 del DPR 600/73 nella misura del 26% permane:

  • se non si rientra nei casi sopra indicati;
  • comunque in capo ai sottoscrittori persone fisiche.


GLI INVESTITORI NON PROFESSIONALI

 

Preso atto dello stimolante panorama di agevolazioni, non solo fiscali, sul fronte degli emittenti il tema stimolante è capire come in mini bonds possano risultare interessanti per gli investitori “retail”.

L’impianto normativo sui mini bonds non li esclude espressamente ma di fatto.
Inoltre, occorre considerare l’aspetto più delicato: la gestione del rischio.  
E’ evidente, infatti, che la valutazione del rischio non può che essere svolta da soggetti professionali.
Per il momento, dunque, i piccoli investitori potranno intervenire in un secondo livello, dietro agli investitori professionali.

In un caso (PMI) come nell’altro (investitori retail), una nuova mentalità è richiesta, per lo sviluppo della quale è necessario attrezzarsi culturalmente.
Occorre comunque tenere ben presente la natura intrinseca di tali strumenti per un loro corretto impiego: deve essere chiaro come i mini bonds siano strumenti volti a finanziare la crescita e non la ristrutturazione del debito.
Ben vengano dunque tutte le iniziative volte a spingere strumenti alternativi per la finanza d'impresa, nella consapevolezza, tuttavia, che la finanza per lo sviluppo sarà davvero utile quando vi saranno le condizioni per favorire la crescita.

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Autore:


Dottore Commercialista. È membro della Commissione Informatica presso l’Ordine e consigliere della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. È membro e consigliere di CEF&M "Club dei Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati". È inoltre iscritto all’elenco dei professionisti esperti in Mercati Finanziari presso Borsa Italiana

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