Il curioso caso del bonus mobili


Share on LinkedIn

 

Il Decreto Energia (D.L. 63/2013) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, con decorrenza dal 6 giugno 2013, il c.d. “bonus mobili”. La misura agevolativa nasce con l’intento di ridar vigore ad un settore, quello degli elettrodomestici e degli arredi, che negli ultimi anni segnava flessioni preoccupanti. Esulando, in questa sede, dall’analisi dell’opportunità di introdurre norme di tale portata, non si può evitare, però, di dar cronaca delle diverse vicende, quelle interpretative sopra tutte, che questa iniziativa tributaria sta subendo sin dalla sua introduzione.

 

Il dettato normativo

Il Decreto Energia, richiamando il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) che ha innalzato al 50 per cento la percentuale di detrazione per tutti gli interventi di c.d. “ristrutturazione edilizia” (ex art. 16-bis, DPR 917/86) e non solo per gli interventi più facilmente riconducibili ad attività edilizie quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (rispettivamente lett. b), c) e d), art. 3, DPR 380/01), riconosce ai contribuenti che fruiscono dell'agevolazione per le “ristrutturazioni edilizie” un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento delle spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Il dettato normativo, pertanto, dice semplicemente che chi fruisce della detrazione per le spese relative a tutti gli interventi di “ristrutturazione edilizia” ex art. 16-bis, DPR 917/86 (tra i quali, ad es., anche le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, le misure antisismiche e le misure finalizzate al risparmio energetico), può godere anche del c.d. “bonus mobili”.

 

Le vicende interpretative

Come avviene sempre in occasione dell'introduzione di una nuova norma di natura tributaria, l'Agenzia delle Entrate provvede tempestivamente a pubblicare una circolare esplicativa con cui sciogliere i dubbi interpretativi, nello specifico la n. 29/E del 18 settembre 2013 . Ma proprio con la pubblicazione di questo documento di prassi inizia il travagliato percorso delle vicende interpretative del “bonus mobili”.


La circolare n. 29/E/2013, infatti, dopo aver doverosamente introdotto la novità in questione, al paragrafo “3.2 – Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione” pur riconoscendo, testualmente, che “l’art. 16-bis del TUIR ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili alcuni interventi non contemplati dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 (norma sui benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio richiamata dalla precedente versione del “bonus mobili” vigente nel 2009)”, prosegue, a sorpresa, limitando l'applicazione del “bonus mobili” al sostenimento di spese per la realizzazione di interventi:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Mancando, evidentemente, buona parte degli interventi elencati dall'art. 16-bis del TUIR si è subito pensato ad un'elencazione esemplificativa e non, invece, esaustiva.


A smorzare questa ipotesi, però, ci ha pensato tempestivamente la DRE della Regione Veneto con la risposta all'Istanza di interpello n. 907-48973/2013 dell' 8 novembre 2013. I funzionari veneti dell'Agenzia delle Entrate, infatti, si sono perfettamente allineati ai contenuti della circolare n. 29/E/2013 escludendo la possibilità di accedere al “bonus mobili” dopo aver sostenuto delle spese per l'installazione di un impianto di allarme (ex art. 16-bis, c. 1, lett. f), DPR 917/86). L'interpretazione restrittiva della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate è stata, pertanto, pienamente confermata, dando prova che l'elencazione riportata al paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E/2013 è  da considerarsi esaustiva e non esemplificativa.


A complicare ulteriormente la vicenda è intervenuto Telefisco 2014, l'annuale convegno organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Durante il suo svolgimento, infatti,  una delle risposte fornite dagli esperti dell'Agenzia delle Entrate in tema di “bonus mobili” non ha citato, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in aperto contrasto con la circolare n. 29/E/2013 (vedi sopra). Si sarà trattato, sicuramente, di una semplice dimenticanza, tuttavia l'accaduto ha contribuito inevitabilmente ad alimentare ulteriormente i dubbi interpretativi della norma.

 

Il caso del Decreto Salva-Roma-bis

Oltre che dalle vicende interpretative, il caso del “bonus mobili” è alimentato anche dalle recenti decisioni governative. La scelta di ritirare il c.d. Decreto Salva-Roma-bis (D.L. 151/2013) ha, di fatto, annullato la soppressione della limitazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, secondo cui le spese riguardanti l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati agli immobili ristrutturati non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Con la mancata conversione del decreto, quindi, coloro che a partire dal 1° gennaio 2014 hanno effettuato spese in misura superiore vedono sfumare la possibilità di usufruire a pieno della detrazione. Il Governo aveva annunciato, però, la possibilità di approvare un nuovo provvedimento (il c.d. “Piano Casa” – D.L. 47/2014) volto a "ripristinare" le previsioni del Decreto Salva-Roma-bis. Tale provvedimento, però, nella sua versione definitiva non contiene, purtroppo, alcuna disposizione in materia di “bonus mobili”.

 

Suggerimenti e speranze

La stagione dei modelli 730 è iniziata ed, evidentemente, i CAF ed i professionisti che provvederanno ad inviarli non potranno che allinearsi all'interpretazione restrittiva fornita dalla circolare n. 29/E/2013, ad oggi l'unico documento di prassi emendato dall'Agenzia delle Entrate. La migliore soluzione ai dubbi interpretativi sarebbe la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, magari in occasione della consueta circolare che annualmente riepiloga domande e risposte ai CAF, di un'ulteriore precisazione in tema di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per l'accesso al “bonus mobili”, eventualmente motivando l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolare n. 29/E/2013. Fornire un chiarimento di tale portata sarebbe un gesto di notevole trasparenza nel rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria che, sempre più, deve volgere verso uno spirito di collaborazione reciproca. Per il bene di tutti.

Print Friendly

Autore:


Dottore commercialista - revisore contabile presso studio professionale e presso Altroconsumo. E' inoltre presidente della Commissione start up microimprese e settori innovativi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (attività di studio ed approfondimento della materia e organizzazione di convegni)

2 Risposte a "Il curioso caso del bonus mobili"

  1. Giorgio scrive:

    Gentilissmo dott. Paternò,

    segnalo anche io un "caso curioso".

    Ovviamente il contribuente tende a tirare l'acqua al proprio mulino, ma come interpretare la circolare 11 del maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti " nella parte in cui si aprle di bonus mobili lconnesso a interventi di cui alla lett. h dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR (pagine 24, 25 e 26)?

    Cito:  "Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,
    del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]”.
    Fatta salva l’assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi 26 sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (circolare n. 57/E del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria."

    Io ho installato una stufa a legna a alto rendimento (lett. h dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR), ill CAF non ha accettato che richiedessi anche il bonus mobili.

    Lei cosa  pensa a riguardo?

     

    Grazie, Giorgio

  2. Flavio Paternò scrive:

    Egr. Sig. Giorgio,

    il rifiuto del CAF, anche alla luce delle precisazioni di cui alla circolare n. 11/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, trae probabilmente origine dai contenuti dell'art. 1, L. 10/1991 che, al comma 3, precisa che "Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali", senza citare il legname – materiale combustibile della sua stufa ad alto rendimento – se non indirettamente con la formula "trasformazione di prodotti vegetali". Questa incertezza interpretativa, in assenza di altre e più specifiche precisazioni ministeriali, avrà indotto il CAF a scartare la sua fattispecie. In questi casi solo un interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate le consentirebbe di sgombrare il campo da ogni dubbio e, se opportuno, consentirle di presentare una dichiarazione integrativa a suo favore.  

Inviando il commento accetti espressamente le norme per la Privacy.