L’arbitro bancario finanziario: questo….sconosciuto


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Il sistema bancario creditizio non manca di suscitare contenzioso tra Intermediari Finanziari (banche, finanziarie,  emittenti Carte di Credito, Banco Posta, Money transfert) e i rispettivi clienti e utenti.
Spesse volte il cliente/utente, per una sorta di timore reverenziale ovvero, per il fondato timore del rischio di una causa di giustizia ordinaria, “lascia perdere” e non fa valere le sue legittime ragioni.  


Dal mese di ottobre 2009, Banca d’Italia ha istituito un sistema, economico e alternativo alla giustizia ordinaria, denominato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Fonti giuridiche del sistema sono: Raccomandazione CE del 30 marzo 1998 (98/257/CE), Testo unico bancario art. 128 bis, Delibera CICR 275/2008, Disposizioni Bankitalia 18 giugno 2009.


Il sistema ABF non ricerca un “accordo” tra intermediario finanziario (banche, finanziarie, emittenti  carte di credito ecc…) e clienti o utenti, bensì esprime un vero e proprio “giudizio” fondato sul diritto.  


Tale giudizio (tecnicamente chiamato “decisione”) non ha i crismi di una sentenza espressa dal sistema giudiziario: infatti non è un titolo esecutivo, non dispone/condanna al pagamento delle spese legali la parte soccombente e la decisione non ha autorità nei confronti del cliente/utente, eventualmente soccombente.


In sostanza, se il cliente “perde”,  può disattendere il giudizio espresso dall’arbitro e rivolgersi quindi  al giudice ordinario. Invece, nei confronti dell’intermediario finanziario (banche, finanziarie, emittenti carte di credito ecc..) tale giudizio ha una forza “reputazionale”: per meglio dire, se l’intermediario finanziario  disattende tale giudizio vedrà pubblicato sul sito ABF, e su almeno due quotidiani nazionali, la decisione disattesa ed il proprio inadempimento.


Si può affermare, facendo una semplice percentuale tra il numero di decisioni e gli Intermediari inadempienti, che le decisioni dell'Arbitro vengano rispettate dagli intermediari finanziari, nel 99,49% dei casi.


 IL SISTEMA ABF IN DETTAGLIO


Chi può ricorrere

Il ricorso ABF può essere esperito dal cliente o dall'utente. Infatti può agire sia colui che è cliente dell'intermediario finanziario sia colui che ne è un utente occasionale (ad esempio il soggetto che preleva da uno sportello bancomat di altra banca e non riceve la cifra prelevata). Presupposto  indispensabile alla presentazione del ricorso, è che il cliente/utente abbia già effettuato, senza esito, un reclamo all'intermediario finanziario.

 

Competenza per valore

La competenza per valore è fino a € 100.000, mentre per l'affermazione di singoli diritti o facoltà, non vi è limite di valore (ad esempio il cliente che pretende di avere copia cartacea di un contratto non deve verificare il valore dello stesso).


Competenza temporale

La competenza temporale riguarda gli eventi avvenuti da gennaio 2009 in avanti.


Competenza per materia

L'ABF è competente per l'attività tipicamente bancaria con sola esclusione di ciò che è attività di investimento finanziario (per tale attività vi è competenza in ambito conciliativo dell'Ombudsmann bancario o Consob). Va precisato tuttavia che l'ABF ha affermato la propria competenza per le vertenze relative a Buoni fruttiferi postali (ancorché sia risparmio investito).


Competenza per territorio

E' suddivisa in tre collegi, Milano, Roma e Napoli, con riferimento al  domicilio del ricorrente (nord, centro o sud Italia). Vi è infine un “Collegio di Coordinamento” che può pronunciarsi, su richieste dei singoli collegi, su questioni particolarmente importanti o controverse.


Punti di forza

Rivolgersi all'Arbitro risulta conveniente poiché il costo è di soli 20,00 € (da versare a Banca d’Italia) e, in caso di vittoria, detto importo viene rimborsato dall'intermediario finanziario  soccombente.  


Ove  il giudizio sia sfavorevole al cliente, quest’ultimo può disattenderlo e rivolgersi al Giudice ordinario. Il cliente/utente in caso di “sconfitta” rischia solo di perdere 20,00 € (oltre eventualmente il compenso per il proprio legale se non ha agito in proprio). Mediamente, il giudizio si conclude in circa 6 mesi dal ricorso.


La procedura ABF è tutta documentale: non sono previste testimonianze, comparizioni personali, ecc… Non è richiesta la presenza del ricorrente. L'arbitro giudicherà su ciò che espone ed allega sia il ricorrente che la controparte.


Per rivolgersi all’Arbitro non è necessario avvalersi di un avvocato, lo si può fare in proprio, tuttavia, spesse volte, la difficoltà giuridica della vertenza rende utile, se non indispensabile, avvalersi della consulenza di un professionista esperto.


Criticità


Alcuni “punti di forza” sono anche delle “criticità”: infatti la possibilità di agire senza legale di fiducia alle volte può esporre il ricorrente ad un confronto impari, poiché le “difese” dell'intermediario finanziario sono svolte da un ufficio legale interno. Inoltre se il ricorrente si avvale di un legale, anche in caso di vittoria, difficilmente l'Arbitro condanna il soccombente al pagamento di spese legali (ciò è avvenuto solo in alcuni casi particolarmente complessi ove il ricorso ad un avvocato era  indispensabile).


Il giudizio esclude la possibilità di provare, per testimoni, alcuni fatti; sarebbe auspicabile che l'ABF  ammettesse eventuali dichiarazioni testimoniali per iscritto.


Last but not least il sistema ABF, con i suoi vantaggi, è ancora sconosciuto a molti cittadini e non solo a clienti ed utenti, ma anche a diversi addetti ai lavori. Sarebbe auspicabile, da parte di Banca D'Italia, un’adeguata campagna di informazione al di fuori dei circuiti istituzionali.


Casi tipici 

  
In ultimo alcuni casi esemplificativi tra i più ricorrenti di ricorso ABF.  

 

  • Addebiti fraudolenti su carta di credito, bancomat, conti on line, ecc.
    In questi casi, molte volte, la risposta degli intermediari finanziari alla richiesta di rimborso è di default negativa. Poiché gli intermediari sostengono che il cliente non avrebbe custodito adeguatamente i suoi dati di sicurezza (PIN, password, chiavi d'accesso ecc…). L'Arbitro ha invece affermato un ferreo principio: se la banca sostiene che vi sia stata negligenza del cliente nella custodia dei suoi dati segreti, ha l'onere di provare detta negligenza, diversamente la banca è tenuta al rimborso. Questo principio ha generato in moltissimi casi una decisione favorevole al cliente per ottenere il rimborso di quanto addebitato da terzi ignoti.

 

  • Inadempimento di venditori di un bene o servizio acquistato con finanziamento
    Quando il venditore di un bene, venduto con finanziamento, è inadempiente (ad esesempio il classico elettrodomestico difettoso e mai sostituito o riparato nel periodo di garanzia) l'Arbitro, applicando la normativa esistente, art. 125 quinquies del Testo unico bancario, ha condannato la finanziaria ha risolvere il finanziamento e a rimborsare le rate pagate al cliente.

 

  • Mancata consegna di copia di documentazione bancaria o finanziaria a clienti od eredi 
    In questi casi l'Arbitro ha confermato il principio circa il diritto di clienti ed eredi dei clienti, di ottenere copia di tutta la documentazione bancaria-finanziaria, in forza di ciò che prevede l'art. 119 del Testo unico bancario.

 

 

Alla luce della mia personale esperienza, posso esprimere alcune considerazioni ed auspici.

Penso che questo sistema abbia ancora un potenziale inespresso in quanto non è ancora utilizzato con la diffusione che merita. Troppe volte non è di immediata percezione, presso il pubblico, il rapporto costo/opportunità del sistema, estremamente vantaggioso. E’ vero, altresì, che, prima di presentare il ricorso, il cliente dovrebbe anche valutare, nel caso concreto, se la sua posizione generale ha delle criticità con la banca (o altro intermediario finanziario) che rendono consigliabile una composizione bonaria senza aprire un contenzioso.
Per ora il sistema ABF ha dato buona prova di sé, sia per i tempi della procedura che per lo sforzo dei Collegi di calarsi nel caso concreto e di produrre delle decisioni equilibrate che tengano conto dello “spirito delle norma”, senza eccesso di formalismo giuridico.
Tuttavia alcune modifiche del legislatore competente potrebbero contribuire alla diffusione di una maggior giustizia sostanziale nei rapporti tra Intermediari finanziari e clienti e rendere più efficiente il sistema. Penso all’ipotesi di rimborso delle spese legali per il ricorrente vittorioso, alla possibilità di assumere testimonianze scritte, all’inserimento del sistema ABF nel “gratuito patrocinio” per i soggetti non abbienti, alla diffusione di informazioni sul sistema attraverso spot  presso il grande pubblico . 
In ultimo andrebbe disincentivata la condotta di alcuni Intermediari finanziari che si fanno trascinare avanti all’ABF nonostante abbiano tutte le possibilità di valutare quando la richiesta del ricorrente è palesemente fondata. In questo caso una sorta di condanna per la lite temeraria, economicamente significativa (attualmente in caso di soccombenza l’intermediario riconosce al sistema 200 euro) potrebbe disincentivare tale condotta e contribuire a dare nuove risorse al sistema stesso.
L’uso corretto ed esteso di questo strumento, oltre che essere deflattivo per il Sistema Giustizia italiano, riconduce al giudizio vertenze che, diversamente, rischierebbero di essere definite solo dai rapporti di forza tra le parti, quindi l’effetto di tale incremento auspicato porta ad avere “più Arbitro e meno arbitrio”.

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Autore:


Avvocato dal 2003 e libero professionista dal 2009. Da ottobre 2009 consulente giuridico di Altroconsumo. Ha avuto precedente esperienza, di complessivi 17 anni, di banca, dei quali 12 come legale interno di banca, ufficio contenzioso. Ha avuto esperienza collaterale quale docente a contratto, sui contratti bancari, presso l'Università Cattolica di Milano per 4 anni. Presso la stessa università è attualmente assistente alla cattedra di Istituzioni di diritto privato, facoltà di Scienze bancarie e assicurative.

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