Giurisprudenza commentata


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CORTE DI CASSAZIONE: sezione I civile, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Pres. Salvago – Est. Di Amato – P.M. Golia (concl. conf.); Soc. Fondiaria Sai (avv. Prosperetti, Frignani) c. Perrini (avv. D’Ippolito). Conferma App. Lecce 16 giugno 2007

Laddove l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia sanzionato un’impresa (nella specie, assicuratrice) per aver partecipato a un’intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l’onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l’impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest’ultima dimostrare l’interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo; accertata l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l’importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato).

 

E’ l’onda lunga del cartello tra le compagnie di assicurazione (sanzionato dall’AGCM all’alba del nuovo millennio) che si frange ora sui lidi della Suprema Corte.
Regolata ai tempi la vexata quaestio sulla competenza a conoscere delle cause promosse in materia dai consumatori attribuendola alle corti d’appello in unico grado, si pongono ora interessanti questioni circa la distribuzione dell’onere probatorio.
La sentenza in commento (preceduta da Cass. 12511/13 e Cass. 7039/12) afferma che la mera produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio che ha accertato l’accordo illecito (unitamente alla polizza a suo tempo stipulata ad un prezzo che si assume “gonfiato” a causa dell’intesa anticoncorrenziale) costituisce l’unico onere dell’attore in quanto tale provvedimento è idoneo a provare l’esistenza dell’accordo vietato e l’idoneità dello stesso a cagionare un danno che può essere liquidato anche in via di equità.
Spetta invece al convenuto dimostrare che, tanto in linea generale quanto nel caso di specie, non si è prodotto un danno risarcibile.
Siamo quindi in presenza, da un lato, di un vero e proprio capovolgimento dell’onere probatorio e, dall’altro, di un superamento del principio dell’autonomia del giudizio civile rispetto ai provvedimenti amministrativi che, seppure non vengono fatti assurgere al grado di prova legale, ci si avvicinano molto soprattutto se (come nel caso di specie) il provvedimento in questione ha resistito al vaglio del giudice amministrativo.
Nonostante questo orientamento non sia stato ben accolto dalla dottrina, ritengo che sia del tutto ragionevole e possieda anche solidi agganci normativi.
L’art. 140-bis c. 6 C.d.C. consente infatti al giudice investito dell’azione di classe di sospendere il giudizio quando sia pendente un’istruttoria di un’autorità indipendente o un susseguente giudizio amministrativo su un punto decisivo della controversia. E’ quindi evidente che il provvedimento amministrativo deve avere un qualche effetto nel giudizio civile altrimenti non avrebbe senso consentirne l’interruzione.
Anche da un punto di vista più sostanziale, sarebbe del tutto abnorme pretendere che, in tutti i processi promossi dai danneggiati, si dia accesso ad un’istruttoria (certo complessa e fuori dalla portata di molti consumatori) tesa a provare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale ed il suo effetto sui rapporti economici con i consumatori.
D’altro canto il diritto di difesa delle imprese convenute si è già ampiamente esplicato nei gradi di giudizio avanti il giudice amministrativo ed è comunque tutelato mediante la concessione della facoltà di fornire prova contraria agli accertamenti compiuti in sede amministrativa.

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Autore:


Svolge la professione di avvocato a Milano dove tratta prevalentemente le materie del diritto immobiliare e di quello finanziario. Collabora con l’associazione Altroconsumo in qualità di consulente. Cura la rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica di Consumatori, Diritti e Mercato sin dal numero 1/06.

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