Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti sui cartelloni stradali


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Da pochi giorni (precisamente dal 9 aprile 2013) è entrata in vigore la prima delle misure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013 in materia di pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti mediante cartellonistica visibile dalla carreggiata stradale, con cui è stata data attuazione all’articolo 19 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto-legge Sviluppo) convertito con modificazioni con legge  24 marzo 2012, n. 27, e, al tempo stesso, alla disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).
 

Si tratta del divieto di esporre nei cartelloni stradali prezzi sotto forma di sconti, troppo spesso incomprensibili, privi di riferimenti certi, veri e propri “specchietti per le allodole” ai limiti dell’ingannevolezza per il consumatore. Nessuno stop a campagne di sconto e promozionali, spesso molto apprezzate anche dai consumatori, ma un modo per far sì che tali campagne siano pubblicizzate in modo corretto e per evitare che lo sconto rispetto ad un prezzo non noto o l’enfasi su uno sconto riservato solo a specifiche categorie di utenti o a particolari situazioni, generi confusione per la generalità degli automobilisti e renda meno evidente ed immediata l’essenziale informazione circa il prezzo effettivamente praticato per la generalità dei consumatori su ciascun singolo impianto.

 

Dal successivo 24 maggio, sempre relativamente ai cartelloni stradali dei distributori di carburanti, entrerà in vigore anche l’obbligo di esposizione dei prezzi con minore evidenza della terza cifra decimale, come a suo tempo richiesto anche da alcune associazioni dei consumatori.


Diciamo subito che c’è la consapevolezza di possibili controindicazioni rispetto a tale misura: i millesimi esposti con caratteri più piccoli o con colore meno evidente potrebbero non essere notati dall’automobilista che sceglie l’impianto da cui rifornirsi vedendo a distanza il prezzo esposto nei relativi cartelloni stradali. Ne consegue che l’automobilista potrebbe avere una sorpresa non piacevole, vedendo successivamente il prezzo completo comunque esposto sulla colonnina di erogazione e poi al momento di pagare, quando si accorgerà che i millesimi di prezzo per litro non notati comporteranno qualche centesimo o, al più, poche decine di centesimi di differenza nel prezzo complessivo da pagare per il rifornimento o per il pieno, rispetto alla stima fatta in base alla parte più evidente del prezzo.


Peraltro, i millesimi non potevano semplicemente essere eliminati, sia per evitare fenomeni inflattivi di arrotondamento al centesimo superiore, sia per lasciare il conseguente margine di variabilità ai rapporti economici, già difficili, fra gestori e compagnie petrolifere proprietarie dell’impianto.


L’obiettivo dell’innovazione, con una soluzione corrispondente a quella in uso da tempo in altri paesi europei, resta quello di favorire una scelta maggiormente consapevole del consumatore, concentrando la sua attenzione sulla parte più rilevante della differenza di prezzo e evitando che sia indotto a scegliere solo sulla base della terza cifra decimale, rinunciando ad altri importanti criteri di scelta (vicinanza dell’impianto, qualità del servizio, ecc.) a fronte di un beneficio che sarebbe in tal caso limitato a pochi centesimi di risparmio complessivo.

 

Dal 23 giugno, inoltre, diventerà obbligatoria l’esposizione dei prezzi secondo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché tutte le altre disposizione contenute nel decreto relativamente ai nuovi impianti e quando si installi volontariamente nuova cartellonistica.


Termini più sostenibili sono previsti per gli impianti esistenti: nei casi in cui per l’adeguamento completo alle nuove disposizioni sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già installata, l’obbligo decorre dal marzo 2014 o dal 2015 se la cartellonistica è stata installata o sostituita nei 24 mesi precedenti. Dopo il 25 marzo 2015 le nuove norme troveranno applicazione in modo completo per tutti i distributori di carburanti dell’intera rete nazionale, fatte salve le limitazioni che restano ferme per la rete autostradale, dove continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative ai cosiddetti benzacartelloni e le limitazioni imposte per ragioni di sicurezza all’installazione di altri cartelloni stradali e comunicazioni pubblicitarie.

 

Il vincolo ad esporre i prezzi sui cartelloni indicando in alto il gasolio e, in ordine successivo, benzina, GPL e metano, ha l’obiettivo di standardizzare le modalità di pubblicizzazione dei diversi prezzi, per rendere più rapida l’individuazione e la lettura da parte dell’automobilista del prezzo del carburante cui effettivamente è interessato, anche nelle condizioni di tempo di lettura e di visibilità delle scritte esistenti mentre ci si avvicina all’impianto o si transita davanti allo stesso, senza necessità di leggere tutte le indicazioni presenti sui cartelli. La contestuale prescrizione di dimensioni minime (generalmente almeno 12 centimetri) per i caratteri significativi (euro e centesimi) con cui sono indicati i prezzi sui cartelloni, favorisce contestualmente la fruizione dell’informazione di prezzo in fase di accesso all’impianto o di transito davanti allo stesso.


La norma avrà pieno utilità, naturalmente, solo quando sarà effettivamente attuata per tutti gli impianti e sarà diventata anche per i consumatori un’abitudine che favorisce l’automatismo e la rapidità della ricerca della posizione del prezzo del carburante che si intende acquistare.

 

Innovazione importante è anche quella relativa all’obbligo di indicare sui cartelloni stradali il prezzo del self service, se presente, prevedendo che, in tal caso, i prezzi del medesimo carburante erogato nella modalità con servizio siano esposti su cartelloni almeno graficamente separati, indicando la differenza in aumento. L’obiettivo, in questo caso, è quello di informare con chiarezza il consumatore in merito al prezzo più conveniente effettivamente praticato da ciascun impianto (favorendo in tal modo la diffusione del self service, come nel resto dell’Europa), consentendogli, se lo vuole, di massimizzare il suo risparmio. Vi è così anche il positivo effetto di rendere più evidente il costo del servizio aggiuntivo, ove l’automobilista intenda avvalersi della maggiore comodità del rifornimento con operatore. Naturalmente, all’interno dell’impianto e sulle colonnine di erogazione i prezzi anche del “servito” dovranno essere esposti nella normale forma completa di prezzo effettivamente praticato, per evitare che il consumatore che scelga tale modalità di rifornimento debba effettuare complicati calcoli per verificare la correttezza del prezzo da pagare.

 

Stiamo parlando di prescrizioni che per essere applicate e valutate nei loro effetti,  per non vanificare gli investimenti necessari per attuarle e per entrare nelle abitudini e nei meccanismi normali di scelta dei consumatori, richiedono naturalmente una forte stabilità nel tempo. Non è opportuno, quindi, che siano oggetto di frequenti e rilevanti modifiche.


La norma legislativa che è stata ora attuata, tuttavia, prevede espressamente la possibilità di modifiche con successivi analoghi provvedimenti ministeriali e la necessità che a tal fine sia sentito anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Le osservazioni, i  suggerimenti e le proposte dei consumatori e delle loro associazioni sono più che gradite, in vista di possibili futuri miglioramenti e correzioni delle disposizioni che ne potenzino ove occorra e per quanto possibile la fruibilità e l’efficacia per tutti gli utenti interessati.

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Autore:


Gianfrancesco Vecchio, nato nel 1955, Dal 4 ottobre 2012 è stato nominato Garante per la sorveglianza dei prezzi. È stato Direttore Generale per la concorrenza e i consumatori del Ministero dello sviluppo economico; Direttore generale dei servizi interni e Direttore Generale degli affari generali, nonché vice capo di Gabinetto per i Ministri Clò, Bersani, Letta e, di nuovo, Bersani, presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fiera di Messina, componente del collegio dei revisori dell'Unione italiana delle camere di commercio e del Collegio commissariale della Cassa conguaglio settore elettrico. E' laureato in pedagogia, in sociologia e in giurisprudenza.

11 Risposte a "Nuove regole per l’esposizione dei prezzi dei carburanti sui cartelloni stradali"

  1. Massimiliano scrive:

    Articolo molto chiaro, grazie. La disciplina mi pare molto precisa, tuttavia conosco un distributore che per "adeguarsi" ha eliminato del tutto la cifra dei millesimi invece di renderla meno evidente. Vorrei sperare che si tratti soltanto di una incomprensione e non di un tentativo di frode…

    • Gianfrancesco Vecchio scrive:

      L’eliminazione della cifra dei millesimi, invece della sua minore evidenza, non è certamente la modalità corretta di adeguarsi alle recenti disposizioni ministeriali in materia di esposizione dei prezzi dei carburanti. Spero anch’io si tratti di un’incomprensione, solo parzialmente giustificabile in questi primi giorni di applicazione se almeno il prezzo praticato è pari o inferiore a quello esposto. Ben più grave naturalmente, e tale da concretizzare al limite anche l’ipotesi della frode,  è l’esposizione con tale modalità di un prezzo di vendita inferiore a quello effettivamente praticato. Se “l’errore” persiste è bene sia comunque segnalato alle autorità locali competenti.

    • Gianfrancesco Vecchio scrive:

      Si ricorda preliminarmente che le norme circa la cartellonistica dei prezzi dei carburanti presso il punto vendita discendono in primo luogo dall’art. 15 comma 5 del Codice del consumo (Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura). L’art. 19 commi 2 e 3 del DL 1/2012 ed il DM 17 gennaio 2013 (per maggiori dettagli può ripercorrere l’articolo) costituiscono infatti un’attuazione di quanto previsto dal Codice del consumo riguardo alla esposizione dei prezzi per unità di misura che per i carburanti devono essere visibili dalla carreggiata.

       

      L’attribuzione della competenza ai Comuni deriva dall’art. 17 (Sanzioni) del Codice del Consumo  che prevede che per chi omette di indicare il prezzo per unità di misura “o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste” ed il d.lgs. 114/98 individua appunto i Comuni come autorità per l’irrogazione delle sanzioni in questione.

  2. GIANLUCA scrive:

    Salve.

    Chiedo scusa per l'ignoranza, ma vorrei sapere con certezza se le stazioni di rifornimento carburante hanno l'obbligo di esporre i cartelli coi prezzi, o se possono anche non esporli.

    Questo perché mi capita di vederne sempre più spesso coi cartelli non valorizzati, oppure addirittura coperti da altre strutture che ne impediscono la visibilità.

    Nel caso siano irregolarità, a quali autorità vanno segnalate ?

    Io sono di Reggio Emilia.

    Grazie.

  3. domenico scrive:

    salve.

    vorrei chiedere un informazione se e possibile : volevo capire se esiste una unita di misura per l'oscuramento del'ultima cifra decimale sul prezzo dei carburanti. se poi parliamo di trasparenza a mio avviso non dovrebero essere oscurati,  se io vendo il gasolio ad un prezzo euro litro di 1,739 non capisco perche devo oscurare il numero 9 , di cosa parliamo l'oscuramento e ingannevole con l'entita della luce solare qualsiasi pellicola metti nel totem non fa leggere la terza cifra quindi diventa ingannevole .per me bisogna abbolire questa legge .datemi risposta grazie.

  4. Orietta Maizza (Ministero Sviluppo Economico) scrive:

    Le norme introdotte – che non riguardano tanto l’oscuramento (o meglio il minor risalto luminoso) della terza cifra decimale che è solo una delle tecniche che possono essere utilizzate per dare meno evidenza alla stessa – hanno la logica di dare minore evidenza alla componente meno rilevante del prezzo affinché l'attenzione del consumatore –  che nel momento in cui legge il prezzo è nel suo veicolo in movimento – possa essere attirata sulle prime due cifre decimali che sono quelle più significative a fini di risparmio. Come accennato, la minore luminosità della terza cifra è peraltro una delle tecniche suggerite, essendo le altre il formato di apice, di pedice o un diverso risalto cromatico. E’ opportuno ricordare infine che con le stesse finalità di trasparenza e di ausilio alle scelte dei consumatori, il Ministero sta attuando nuove modalità di consultazione e comparazione dei prezzi mediante il web – e recentemente App per dispositivi mobili – tramite il sito “Osservaprezzi carburanti” mediante il quale è possibile visualizzare agevolmente i prezzi praticati presso i vari punti vendita e anche ordinarli tenendo conto dei millesimi.

  5. Dario scrive:

    Salve volevo chiedere se ho il diritto  un gran bel litigio  visto che il prezzo dell insegna stradale  è di 1,443 poi vedo ad erogarlo e noto che alla colonnina del servito è di 1,718 ( diesel)  il benzinaio mi dice che "quello è il prezzo self service "quasi tutti i distributori truffano tutte le persone ogni giorno, se pure avessi ragione è inutile chiamare le autorità, tanto è guerra persa.

    • Gianfrancesco Vecchio scrive:

      Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.

      Sulla base di tali indicazioni il prezzo visibile dalla carreggiata deve essere quello della modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&atto.codiceRedazionale=13A02043&elenco30giorni=true ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.

      Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può dire che  il cartello visibile dalla carreggiata deve certamente riportare che il prezzo si riferiva alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia effettivamente  presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per intero e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito per consentire all’automobilista di scegliere la modalità di rifornimento desiderata .

      La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.

  6. alfredo scrive:

    Un distributore che pratica la vendita con servito e self ha posto a fianco degli erogatori il prezzo pieno del servizio self e servito nell'ordine dall'alto in basso gasolio super, però nel cartellone stradale luminoso è esposto il solo prezzo del self service indicado a sx il prezzo disel e a destrsa dello stesso il prezzo del super. E' corretta questa forma di pubblicità dei prezzi o è ingannevole in quanto pubblicizza in modo più evidente il prezzo del self service che è più basso e anche perchè non riporta nell'ordine dall'alto verso il basso disel e super?

    • Gianfrancesco Vecchio scrive:

      Il DL 1/2012 (art. 19) ha fornito le indicazioni concrete per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti “visibili dalla carreggiata” come previsto dall’art. 15 c. 5 del Codice del consumo che sono state poi attuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013.

      Sulla base di tali indicazioni i prezzi visibili dalla carreggiata devono seguire l’ordine dall’alto in basso gasolio, benzina, GPL e metano, i prezzi indicati devono essere quelli relativi alla modalità self-service e su cartello separato (sempre visibile dalla carreggiata) deve essere riportato la differenza in aumento per il prodotto in modalità servito. Il Decreto citato (consultabile al seguente link   http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-25&atto.codiceRedazionale=13A02043&elenco30giorni=true ) proprio per limitare i casi di pubblicizzazione erronee ha fornito ulteriori indicazioni sia in termini di contenuti informativi della cartellonistica visibile dalla carreggiata sia per quel che riguarda la pubblicizzazione dei prezzi all’interno dell’area di servizio.

       

      Laddove la modalità del self sia presente e attiva durante l’orario di apertura dell’impianto , come indicato dalla norma il prezzo visibile dalla carreggiata esposto per intero (e con minore evidenza della terza cifra decimale) deve essere quello del self, mentre quello del servito deve essere indicato su un cartellone separato in termini di differenza in aumento rispetto al prezzo base (self).

       

      Non dimenticando che l’esposizione dei prezzi presso un distributore stradale deve essere tale da non creare problemi per la sicurezza stradale (intralcio alla viabilità, limitazione di visuale ecc.) bisogna sempre tener presente  che, pur nel rispetto delle prescrizioni normative, la  cartellonistica utilizzata ed il suo posizionamento non devono essere fonte di pericolo per persone o cose.

      Inoltre, con riferimento in particolare all’ordine di esposizione dall’alto verso il basso dei prodotti il decreto prevedeva un periodo più lungo di adeguamento alle nuove disposizioni, in considerazione dell’onerosità e della complessità  degli interventi, periodo che in talune circostanze poteva arrivare a due anni (es. ipotesi di recente rifacimento della cartellonistica). Lo scorso marzo 2015 ad ogni modo è stata l’ultima data entro la quale adeguarsi e oggi quindi tutte le indicazioni del DM in questione devono essere attuate.

      Rispetto al caso da lei citato, non conoscendo la situazione specifica  e sulla base delle sole informazioni fornite, in generale si può solo dire che il cartello visibile dalla carreggiata deve riportare che il prezzo indicato per intero si riferisce alla modalità self (nell’ipotesi che tale modalità sia presente ed attiva negli orari di apertura dell’impianti), parimenti visibile dalla carreggiata deve esserci il cartello con l’indicazione della differenza in aumento per il servito ed inoltre all’interno dell’area di servizio i prezzi devono essere riportati per interno e indicando in modo inequivocabile quale è la colonnina del self e quale quella del servito.

      La competenza sui controlli e le sanzioni per le inadempienze rispetto alla normativa in questione è il Comune territorialmente competente al quale certamente può essere effettuata la segnalazione da parte di qualsiasi cittadino circa le carenze di informazione riscontrate.

  7. gianni gerani scrive:

    Chiedo perchè i Comuni? Nella normativa dove è indicata la competenza Comunale?

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