RC Auto: prezzo infedeltà e diritti


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Dall’analisi dei dati raccolti nell’ambito del progetto Guidosicuro 2.0* sull’Rc Auto emerge una suddivisione pressoché paritaria tra quesiti posti in materia tariffaria e pre-contrattuale e richieste legate a problematiche correlate alla gestione del rapporto successivamente alla stipula della polizza assicurativa.


Tra ottobre 2013 e settembre 2014, periodo oggetto di monitoraggio, sono state raccolte 7.858 segnalazioni di utenti in materia di Rc Auto.
Dall’esame di esse emerge che 4.132 consumatori hanno posto quesiti legati alla scelta dei prodotti assicurativi e alle relative tariffe. In tali categorie rientrano sostanzialmente tutte le richieste correlate alla fase antecedente alla stipula della  polizza e all’individuazione del premio più conveniente.
 

Le rimanenti 3.726 segnalazioni hanno invece per oggetto la fase post-contrattuale di gestione del rapporto e quindi in particolare le problematiche legate ai contenuti della polizza e alla sua interpretazione, nonché quelle attinenti il possibile conflitto in sede di liquidazione del danno da sinistro.
In termini percentuali si può sintetizzare tale risultato affermando che poco più del 52% dei consumatori hanno contattato il servizio di consulenza per avere informazioni sulla polizza più conveniente e sulla scelta della stessa e poco più del 47% di essi hanno invece richiesto aiuto nella fase di gestione del contratto.
 

La domanda di assistenza riguarda, quindi, sostanzialmente in ugual modo la ricerca di informazioni sul prezzo e la valutazioni dei diritti derivanti dal contratto.
 

Appare evidente che, anche in questo settore merceologico e soprattutto in un momento di generale crisi economica, vi sia una specifica attenzione alla ricerca del prodotto meno oneroso. Non sono infatti rari i nuclei familiari cha hanno la disponibilità di più mezzi tra auto, moto e ciclomotori. Una scelta attenta può avere quindi sensibili benefici per il bilancio familiare, potendosi concretizzare anche in centinaia di euro di risparmio annuo.
 

Il problema quindi dell’individuazione di una polizza assicurativa a basso costo è particolarmente sentito dalla platea degli assicurati.
Si tratta di un dato certamente positivo e di interesse. Infatti il primo motore per l’avvio di politiche aziendali di riduzione dei prezzi è dato dalla concorrenza tra imprese mentre lo strumento immediato e diretto che i consumatori hanno per avviare tale meccanismo è costituito dalla mobilità e dall’infedeltà verso la propria compagnia assicurativa.
 

In altri termini si sta avviando, di anno in anno, in maniera sempre più forte la ricerca della polizza meno onerosa, tradendo quindi la naturale tendenza psicologica a scegliere il prodotto che già si conosce per contenuti e per modalità di stipula.
Anche in questo ambito la novità contiene, infatti, intrinsecamente sempre anche un profilo di incertezza. Tuttavia, solo premiando le compagnie meno costose i consumatori avranno la possibilità di generare fenomeni virtuosi che indurranno anche le imprese che praticano prezzi più elevati a contenere il costo finale, quantomeno al fine di non vedere compromesse le proprie quote di mercato.
 

L’abolizione del tacito rinnovo per le polizze Rc Auto, e quindi della necessità dell’invio della formale comunicazione di disdetta, ha certamente contribuito ad accentuare tale naturale processo cancellando un ostacolo di natura normativa che poteva porre un freno a forme più efficaci di concorrenza tra imprese. I consumatori sembrano quindi avere tratto giovamento da tale innovazione legislativa.
 

Nell’ambito di tale percorso di ricerca del minor prezzo offerto dal mercato sono stati numerosi i quesiti giunti in materia di applicazione della classe di merito più favorevole per il nucleo familiare. La legge 40 del 2007, comunemente detta legge Bersani, consente infatti di godere della migliore classe universale di rischio (la cosiddetta CU) del proprio familiare convivente. Tali richieste di aiuto risultano in linea con lo spirito e la logica di cogliere, anche attraverso questo strumento, la tariffa più favorevole.
 

Il prezzo non è tuttavia tutto e l’entità delle richieste di informazioni sui diritti degli assicurati nella fase post-contrattuale e su quelli dei danneggiati lo conferma.
 

La casistica di tali segnalazioni è eterogenea.
I contratti assicurativi, per la loro natura intrinsecamente aleatoria, spesso manifestano la loro reale adeguatezza rispetto alle necessità dell’assicurato solo al momento del bisogno, ovvero quando si viene a manifestare il sinistro. In altre parole il consumatore può giungere a scoprire che la polizza che ha sottoscritto non offre il grado di copertura che ipotizzava, quando ormai è troppo tardi, poiché l’evento si è già verificato.
Sul punto permane la tradizionale richiesta da parte dei consumatori di semplificare gli assetti contrattuali delle polizze affinché le stesse siano sempre di più facile comprensione fin dal momento della stipula. Gli obblighi a carico delle imprese introdotti nel tempo ad opera dell’IVASS affinché la nota informativa della polizza risulti maggiormente chiara vanno in questo senso. Permane quindi tuttora il bisogno espresso dai consumatori di avere informazioni di ancor più semplice lettura.
 

Invero le polizze obbligatorie Rc Auto prevedono una sostanziale omogeneità di coperture e clausole assicurative. Ciò tuttavia con una significativa e importante eccezione legata alle clausole di rivalsa. Trattasi di tema troppo spesso sottovalutato e ignorato che può essere fonte di spiacevoli sorprese con conseguenze di ordine patrimoniale potenzialmente anche rilevanti.
 

Esiste infatti la possibilità per le imprese di determinare, con sostanziale libertà, le ipotesi in cui esercitare il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato a cui è stata attribuita la colpa del verificarsi del sinistro. Accanto a situazioni tutto sommato note, legate a stati di ubriachezza o di assunzione di stupefacenti, possono tuttavia verificarsi casi in cui dimenticanze o errori possono essere più comuni o comunque più tollerabili sul piano sociale. Pensiamo a possibile rivalse conseguenti alla mancata revisione del veicolo o al mancato rinnovo della patente o a più generici e non meglio definiti utilizzi del mezzo in modo non conforme a quanto previsto dalla carta di circolazione.
 

Trattasi indubbiamente di condotte in contrasto con la legge e che quindi esprimono una potenziale pericolosità per la sicurezza stradale ma che non appaiono così strettamente legate al verificarsi degli incidenti e che comunque non sono percepite come costituenti un rilevante pericolo sociale. In altre parole, con un esempio, non sempre una mancata revisione del mezzo comporta che il sinistro sia stato causato da inefficienze dello stesso.
 

La rivalsa verso l’assicurato può quindi risultare, in tale ipotesi, una sorta di sanzione indiretta eccessivamente gravosa rispetto alla sua inadempienza, tenuto conto dei possibili risvolti patrimoniali conseguenti.
Altroconsumo, in proposito, ha da tempo creato e messo a disposizione una banca dati di raffronto su tali clausole. Si tratta, tuttavia, di un punto su cui i consumatori non hanno ancora manifestato una piena attenzione e sensibilità e su cui, pertanto, deve proseguire l’opera di informazione.


*  Programma realizzato con il patrocinio e il contributo finanziario del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

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Autore:


Avvocato cassazionista esercita la libera professione in Milano; conciliatore per conto di Altroconsumo nella procedura di conciliazione istituita da Ania unitamente alle associazioni dei consumatori; ha curato gli aggiornamenti delle ultime 4 edizioni della guida pratica "Assicurazioni, come, quando e perchè"edita da Altroconsumo.

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