Mete “sconsigliabili”: rinuncia al viaggio e rimborso


Share on LinkedIn

 

In questi ultimi anni si sono verificati diversi eventi di natura eccezionale che hanno sconsigliato la scelta di alcune mete turistiche: dalla nube tossica in Russia nel 2010, al terremoto in Giappone nel 2011, ai recenti disordini politici in Egitto. Molte sono state le persone che si sono viste costrette a cambiare destinazione o a rinunciare ai viaggi, richiedendo il rimborso di quanto versato.


L’invito a non partire emanato dal Ministero degli Esteri nel sito www.viaggiaresicuri.it rappresenta elemento determinante per provare e graduare la gravità della situazione dal punto di vista della sicurezza, conferendo una connotazione oggettiva alla mancata assunzione del rischio nel viaggio. 


Il contratto di viaggio è molto spesso collegato ad un contratto di assicurazione, sottoscritto contestualmente alla prenotazione, che non prevede, però, coperture per simili casi: ha ad oggetto, infatti, la copertura del rischio della mancata partecipazione al viaggio, insorto sia prima della data programmata per la partenza, sia a viaggio iniziato, e ha ad oggetto, in genere, motivi soggettivi di salute o di lavoro; non è compresa la rinuncia al viaggio per motivi di instabilità politica o, comunque, di sicurezza, eventi considerati di natura eccezionale. La copertura assicurativa del contratto collegato, pertanto, dispiega i suoi effetti dalla prenotazione con il versamento della caparra, all’atto della stipulazione del contratto di viaggio; se il viaggiatore è colpito da malattia da quel momento fino alla partenza l’assicurazione coprirebbe il pagamento della penale. In caso di rinuncia al viaggio, quindi, l'unico importo che può essere trattenuto dal tour operator è proprio quello relativo alla polizza assicurativa in quanto gli effetti del contratto decorrono dalla prenotazione.


Le possibili alternative nel caso di mete ‘sconsigliate’ sono: la sostituzione con un altro viaggio in una meta alternativa, o la rinuncia.
 

Nella valutazione di altri viaggi proposti l’adesione o il rifiuto devono essere seriamente ponderati e quest’ultimo deve fondarsi su giustificato motivo. Tale riferimento è contenuto nell’art 42 D.Lgs 79/2011 ed il principio si trova anche in alcune pronunce, ad esempio nella sentenza del Tribunale di Verona 27.9.2013 (Giud Vaccari) che ha affermato che “il rifiuto ingiustificato del viaggiatore ad accettare una destinazione turistica alternativa offertagli dal tour operator non comporta responsabilità risarcitoria di quest’ultimo sul piano del corretto adempimento dell’obbligazione originariamente contratta e rimasta inadempiuta a causa dell’improvviso verificarsi di un evento di carattere eccezionale e straordinario assolutamente indipendente da fatto e colpa del medesimo organizzatore di viaggio”.    


Scegliendo la restituzione dell’importo la disciplina applicabile è:

  • l’art 36 lett d) D.Lgs 79/2011 quando è stata versata solo la caparra. In questi casi gli effetti di cui all’art 1385 codice civile di ritenzione o restituzione del doppio non si applicano e  l’importo  versato a titolo di caparra viene restituito qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
  • l'art 42 del D.Lgs 79/2011, in base al quale se il viaggiatore recede dal contratto in caso di modifiche prima della partenza e in caso di mancata accettazione delle stesse per giustificato motivo o il pacchetto venga cancellato prima della partenza “per qualsiasi motivo tranne che per colpa del turista”, questi ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente  o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”.

 

Inoltre la giurisprudenza ha recentemente consolidato il principio secondo cui la finalità turistica non rappresenta più solo il motivo soggettivo dell’acquisto del viaggio ma assume i tratti della causa stessa del contratto: così, infatti, la Corte di cassazione (sez III civ., n.16315/2007) ha ritenuto in relazione al pericolo rappresentato dalla diffusione a Cuba della malattia della febbre emorragica, sottolineando che la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non si sostanzia infatti negli interessi soggettivi che […] costituiscono l'impulso psichico alla stipulazione del contratto, ma viene (anche tacitamente) ad obiettivarsi divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta.


Ciò comporta che il presentarsi di situazioni che precludono la regolare esecuzione del contratto non attiene solo la sfera soggettiva del contraente, ma incidono sulla funzione stessa del contratto facendo venir meno la causa, atta a qualificare il contratto di viaggio organizzato, “determinando l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare”.


Ne consegue “l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.)”.


Pertanto eventi negativamente incidenti sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla "finalità turistica" del viaggio, comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso. Il venir meno dell’interesse creditorio comporta l’estinzione di quest’ultimo anche nell’ipotesi in cui la prestazione sia – se pur astrattamente – ancora eseguibile (Cass.civ Sez III 24.4.2008 n.10651; Cass civ Sez III20.12.2009 n.26954).


Nelle decisioni dei Giudici di Pace questo principio è stato recepito con il riconoscimento a favore dei consumatori dell’esclusione delle penali, in considerazione dell’oggettiva impossibilità di fruire della prestazione, non rilevando il fatto che i prestatori dei servizi locali operassero regolarmente, in quanto lo svago e il relax, causa del contratto di viaggio sono compromessi dalla paura del ripetersi dell’evento (Giudice di Pace di Parma, 2008; Giudice di Pace di Barra 2010).


La Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento anche recentemente, con riferimento altresì alla qualificazione dei danni risarcibili (sez III civ., sentenza n. 4372/2012) nella quale ha affermato che “è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dagli acquirenti di un pacchetto turistico allorché finalità e motivi specifici della scelta della vacanza siano rimasti frustrati e venendo meno in tal modo la causa del contratto quale funzione economico individuale del singolo negozio rilevante tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale”.


In presenza, quindi, di disordini politici gravi, o malattie, o eventi meteo/geologici che mettano a rischio la sicurezza, viene meno proprio la finalità di svago, relax che è propria della vacanza con le anzidette conseguenze sulla causa in concreto del contratto e sul rapporto contrattuale, che si può ritenere estinto ex art 1174 c.c. facendo venire meno l’interesse del creditore.


Si tratta di indirizzi peraltro non esenti da critiche da parte di quegli autori inclini a vedere in essi forme di iperprotezione del consumatore, oltre che una non corretta valutazione dell’incidenza della causa del contratto nel momento di attuazione: si osserva, infatti, come la stessa non potrebbe venir meno ma soltanto variare l’assetto negoziale.


Nondimeno, gli indirizzi sopra esposti si avviano ad essere consolidati, e pertanto ragionevolmente idonei a sorreggere le domande risarcitorie dei viaggiatori.
 

Print Friendly

Autore:


Svolge la professione di avvocato in Milano, arbitro e mediatore accreditato in diversi Organismi di Mediazione sia pubblici che privati. Nelle materie civilistiche contrattuali e della responsabilità civile utilizza prevalentemente le metodologie delle Alternative Dispute Resolution (ADR).Collabora con l’associazione Altroconsumo in qualità di consulente.

Non ci sono commenti.

Inviando il commento accetti espressamente le norme per la Privacy.