Alcune riflessioni sul caso Piaggio Gilera Runner


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L’ordinanza in commento è stata resa dal Tribunale di Pisa all’esito del reclamo proposto dall’associazione Altroconsumo avverso l’ordinanza di rigetto dell’azione inibitoria promossa dalla predetta nei confronti di Piaggio S.p.A. e relativa alla pericolosità del motoveicolo “Gilera Runner”.


Era infatti emerso che, in caso di urto anche a basse velocità, il serbatoio del motoveicolo in questione poteva deformarsi con conseguente fuoriuscita del carburante che veniva spruzzato verso il guidatore; vi era quindi un elevato pericolo di gravi ustioni in caso di incendio.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il “fumus boni iuris” in quanto il numero di casi di incendio accertati era comunque limitato e non si discostava dalla media statistica dei veicoli di questo tipo.


Il Giudice del reclamo disponeva invece una CTU che concludeva per l’effettiva sussistenza di un maggior rischio di incendio in caso di urto frontale rispetto alla generalità dei motoveicoli dello stesso genere o simili senza però essere in grado di quantificare in termini percentuali la maggiore pericolosità a causa della mancanza di dati statistici attendibili per gli altri motoveicoli similari.


L’ordinanza in commento inquadra la vicenda alla luce di quanto disposto dagli artt. 102 e seguenti del Codice del Consumo
In particolare l’art. 103 C.d.C. stabilisce che un prodotto, per essere definito sicuro, deve, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere esente da rischi o presentare unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
La valutazione circa la sicurezza del prodotto va inoltre effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche possedute al momento dello scrutinio giudiziale.


Il Tribunale osserva infatti acutamente che la ratio della norma è quella di approntare una tutela al consumatore a prescindere dalla colpevolezza del produttore (il diritto tutelato è quello alla salute del consumatore) che verrà eventualmente valutata in sede risarcitoria.
In quest’ottica viene così svalutato il dato dell’esiguità dei sinistri accertati: se il danno si è concretizzato solo poche volte non viene di per ciò stesso esclusa la pericolosità del prodotto.
In base a tali considerazioni il Tribunale ha ordinato a Piaggio S.p.A. di richiamare i motoveicoli Gilera Runner tuttora in circolazione presso la propria sede o le concessionarie autorizzate.
A seguito di tale ordinanza sono state però assunte ulteriori iniziative da parte di Piaggio che aveva chiesto ed ottenuto, mediante un irrituale ricorso ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell’ordinanza poi successivamente confermata in sede di reclamo dal collegio con la declaratoria di inammissibilità del ricorso d’urgenza come mezzo atipico di impugnazione delle ordinanze cautelari collegiali.


Certo è che la definizione di una fase cautelare, sia pur complicata e battagliata, dopo ben 4 anni dal deposito del ricorso introduttivo riduce di molto l’utilità di questo rimedio soprattutto se si considera che, trattandosi di un modello non più in produzione dal 2005, il numero dei veicoli in circolazione si è vieppiù ridotto nelle more del giudizio.


Ad oggi, comunque, Piaggio sembra aver avviato la campagna di richiamo proponendo agli attuali possessori del mezzo una modifica consistente nel trasferimento del serbatoio nel sottosella.


Salva e impregiudicata qualsiasi considerazione circa l’idoneità tecnica, tale soluzione presenta comunque un notevole inconveniente per i consumatori che vengono a perdere uno spazio utile quale vano di carico o alloggiamento per il casco.


Vi è certamente la possibilità di rifiutare la modifica ma la circolazione del motoveicolo non modificato avverrebbe a quel punto a rischio e pericolo del conducente.


In ogni caso è evidente che i proprietari subiscono un danno da tale situazione ma ben difficilmente potranno invocare i rimedi risarcitori ex art. 1492 c.c. essendo la garanzia verosimilmente prescritta ormai da anni.


A parere dello scrivente è però possibile invocare la tutela risarcitoria assicurata dall’art. 2043 del Codice Civile.


La messa in circolazione di un prodotto insicuro viola infatti il diritto del consumatore alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi garantito dall’art. 2 c. 2 lett. b) del Codice del Consumo ed è proprio tale norma a qualificare come “ingiusto” il danno subito dai possessori del motociclo difettoso e che li legittima a richiedere il risarcimento di un danno pari quantomeno al diminuito valore del veicolo siccome modificato.


Sarà però necessario, per i motivi più sopra esposti, dimostrare che la pericolosità della soluzione progettuale adottata poteva (e doveva) essere rilevata anche al momento dell’acquisto del veicolo con le conoscenze tecniche e scientifiche all’epoca disponibili.

 

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Autore:


Svolge la professione di avvocato a Milano dove tratta prevalentemente le materie del diritto immobiliare e di quello finanziario. Collabora con l’associazione Altroconsumo in qualità di consulente. Cura la rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica di Consumatori, Diritti e Mercato sin dal numero 1/06.

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