Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti negli alimenti


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I. ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI

I sintomi delle allergie alimentari IgE-mediate derivano da reazioni del sistema immunitario nei confronti di un particolare alimento (ad esempio latte vaccino, uova, arachidi, crostacei, frutta secca e soia) e si manifestano, in genere, dopo breve tempo dall’ingestione, mentre quelli delle intolleranze alimentari sono il risultato di  reazioni negative dell’organismo che dipendono da  difficoltà dell’organismo a digerire o metabolizzare un alimento (ad esempio lattosio)  o da reazioni immuni non IgE-mediate (ad esempio glutine) e possono comparire anche a distanza di tempo dal consumo dell’alimento responsabile.

La sintomatologia associata alle intolleranze alimentari è piuttosto variabile; generalmente si riscontrano sintomi prettamente intestinali, ma possono essere colpiti anche altri organi. Le allergie, invece, essendo scatenate da meccanismi immunologici IgE-dipendenti, possono manifestarsi anche senza sintomi intestinali. La sintomatologia legata alle intolleranze può in alcuni casi divenire cronica. I più comuni sintomi delle reazioni allergiche, anche se non si manifestano in genere tutti in ogni singolo episodio, sono: (i) gola e lingua secca ed irritata; (ii) cute affetta da prurito ed esantemi; (iii) nausea e senso di pienezza (gonfiore); (iv) diarrea e/o vomito; (v) respiro affannoso e corto; (vi) rigonfiamento delle labbra della gola; (vii) tosse; (viii) naso che cola o bloccato; e (ix) occhi doloranti, rosso ed irritati. Le allergie possono avere anche complicanze gravi, fino allo shock anafilattico che, ove non adeguatamente trattato, può essere associato anche a quantità molto piccole di allergeni.  Per fortuna, reazioni allergiche molto gravi sono piuttosto rare nell’UE.

Per quanti sono suscettibili alle allergie o alle intolleranze alimentari, è assolutamente fondamentale ricevere adeguate informazioni sulla natura degli ingredienti allergenici presenti negli alimenti, tenendo anche conto di possibili allergeni che possano essere presenti nel cibo come contaminanti. Per quanto il problema principale è, ovviamente, relativo agli ingredienti allergenici usati intenzionalmente, è importante essere consapevoli che anche la contaminazione  di un alimento con un allergene  può essere molto rischioso per consumatori che soffrono di  allergie.

Entrambe le  due citate tipologie di  reazioni avverse al cibo (allergie ed intolleranze alimentari) derivano da una particolare predisposizione, in genere con una componente genetica, delle persone sensibili (che rappresentano circa il 3-4% degli adulti ed il 7-8% dei bambini della popolazione dell’Unione Europea) a particolari sostanze, in genere proteine, presenti in particolari alimenti/ingredienti. Ad esempio,  si ritiene che ogni anno in uno Stato come il Regno Unito circa 10 persone muoiano per reazioni allergiche agli alimenti anche se i dati reali sono probabilmente più elevati e molte più persone sono trattate in ospedale. Inoltre, la sola incidenza dell’intolleranza alimentare, denominata “malattia celiaca”, è stimata in Italia essere pari a 1 su 85 persone. E’, quindi, evidente che l'incidenza delle allergie/intolleranze alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi molto gravi.

Per difendersi dai sintomi associati ad allergie ed intolleranze alimentari è, quindi, in primo luogo  indispensabile per chiunque ritenga di essere a rischio consultare il proprio medico al fine di rendere possibile l’individuazione (diagnosi) puntuale del particolare alimento/ingrediente coinvolto in specifici alimenti mediante adeguati approcci diagnostici. Successivamente alla diagnosi di allergia od intolleranza ad un particolare alimento/ingrediente alimentare (allergene), la difesa  dai sintomi citati è possibile escludendo del tutto e, nella maggior parte dei casi, per tutta la vita dalla propria alimentazione l’alimento/ingrediente ritenuto responsabile. Un aspetto che complica notevolmente l’eliminazione di particolari allergeni dalla dieta di persone suscettibili deriva dall’ampia diffusione degli allergeni alimentari nella formulazione di una grande varietà di alimenti  trasformati.

 

II. NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DELLA PRESENZA DI ALLERGENI NEGLI ALIMENTI

Quanto premesso sino a qui indica l’importanza per la tutela della salute dei consumatori la conoscenza degli allergeni presenti negli alimenti. Alcuni obblighi di informazione nel merito sono già previsti nella normativa attuale, ma notevoli miglioramenti sono previsti in questo settore a partire del prossimo 13 dicembre 2014, data a partire dalla quale troveranno  applicazione nuovi  importanti obblighi a carico degli operatori della catena alimentare in materia di informazione dei consumatori in relazione agli allergeni presenti nei prodotti alimentari. Il Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, esplicherà i suoi effetti  a decorrere dal 13 dicembre 2014 apportando modifiche sostanziali all’attuale disciplina relativa a questo settore, che comporteranno notevoli benefici per la tutela della salute dei consumatori ed imporranno ulteriori obblighi agli operatori della catena alimentare destinatari di questa disciplina. Uno dei più importanti nuovi adempimenti previsti è quello recato dall’articolo 9  relativo all’elenco delle indicazioni obbligatorie che sancisce l’obbligatorietà, fra l’altro, dell’indicazione concernente “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

 

III. LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI IN MATERIA DI PRODOTTI PRE-CONFEZIONATI (O PRE-IMBALLATI)

 

  • Le informazioni  in materia di allergeni  sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire (art.13* e art.15*);
  • Le informazioni in materia di allergeni che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della “x”) è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della “x” della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm.  Queste indicazioni sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta anche nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2 (art.13* e art.16*);
  • L’identificazione degli allergeni avviene per inclusione nell’elenco degli ingredienti che  reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento (Art.18*). La menzione in detto elenco è da farsi, conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18*, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II (art.21*) . Inoltre, la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (art.21*). Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione;
  • In mancanza di un elenco degli ingredienti (vedere ance l’art.19), le indicazioni relative agli allergeni includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II;
  • Per gli alimenti pre-confezionati (o pre-imballati) messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (art. 14*) le informazioni obbligatorie sugli alimenti  sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul  supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere  disponibili al momento della consegna.

 

IV. LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI IN MATERIA DI PRODOTTI NON PRE-CONFEZIONATI (O NON PRE-IMBALLATI)


Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano confezionati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (art.44*), la fornitura delle indicazioni  in materia di allergeni è obbligatoria.


Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 dell’art.14 del  Regolamento (UE) 1169/2011.


Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione e sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni eventualmente adottate.

 

V. RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI IN CASO DI PRODOTTI PRE-CONFEZIONATI (O PRE-IMBALLATI)


Sulla base dell'art. 8 del Regolamento UE. 1169/2011, l'operatore il cui nome o la cui ragione sociale appare sull'etichetta di prodotti preconfezionati è responsabile in caso di omessa indicazione dell'allergene nell'elenco degli ingredienti, come pure in caso di mancata evidenziazione dell'allergene qualora lo stesso sia riportato nell'elenco. In questo secondo caso, anche il distributore del prodotto la cui etichetta non evidenzia l'allergene diventa responsabile ai sensi del par. 3 dell'art. 8 del Regolamento UE. 1169/2011.

 

 VI. RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI IN CASO DI PRODOTTI NON PRE-CONFEZIONATI (O NON PRE-IMBALLATI)


Nel caso di commercializzazione dei prodotti  non pre-confezionati (o non pre-imballati), essendo obbligatoria l'indicazione come pure l'evidenziazione degli allergeni, gli operatori che immettono i prodotti in consumo sono responsabili per le eventuali omissioni.

 

VII. SANZIONI


Tutte le violazioni riguardanti la mancata indicazione degli allergeni o la omessa evidenziazione dei medesimi, sono assoggettate alla sanzione prevista dall'art. 18 del Decreto legislativo n. 109/1992. Tuttavia, si deve rilevare che questa normativa è attualmente in fase di revisione attraverso un apposito decreto legislativo proprio al fine dell’adeguamento alle prescrizioni del Reg. (UE)  1169/2011.


VIII. CONCLUSIONI


Le innovazioni recate dal Regolamento (EU) No 1169/2011 rivestono grande importanza per la tutela della salute dei consumatori. Esse sono fortemente innovative specialmente per quanto riguarda le informazioni sulla presenza di allergeni che devono essere fornite in materia di alimenti non-preconfezionati, ivi inclusi quelli venduti negli esercizi commerciali o serviti nei ristoranti o da altri esercizi similari. Le informazioni sugli allergeni devono essere fornite in forma scritta, a meno che gli Stati membri non decidano diversamente. Infatti, il Regolamento citato prevede che gli Stati membri possano adottare nel merito una normativa nazionale da notificare alla Commissione Europea secondo la procedura usuale per definire gli strumenti attraverso i quali l’informazione in materia di allergeni deve essere resa disponibile. In questo rispetto, le misure nazionali possono prevedere che la dettagliata informazione da fornire in materia di allergeni in alimenti non pre-confezionati possa anche essere data, su richiesta del consumatore, purchè l’operatore della catena alimentare indichi in un posto adeguato e facilmente visibile ed in maniera  chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile, il fatto che tale informazione  potrà essere ottenuta su richiesta. Risulta che un gran numero di Stati membri stiano lavorando all’elaborazione delle normative nazionali. Vale rilevare in questo contesto il fatto che la Commissione Europea ha pubblicato un apposito Documento contenente “Domande e Risposte” nel merito dell’applicazione delle prescrizioni del Regolamento (UE)1160/2011 che risulta accessibile sul seguente sito web http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_en.pdf 
Considerando la grande varietà degli esercizi alimentari destinatari di questa norma, è evidente che pervenire alla soddisfacente applicazione della normativa in questione non sarà facile e che essa rappresenta un onere non trascurabile specialmente per gli esercizi più piccoli, segnatamente per garantire un'adeguata formazione sulla corretta applicazione della norma. In ogni caso, contrastare al meglio le gravi conseguenze per la salute dei consumatori derivanti dalle allergie/intolleranze alimentari è evidentemente un importante obiettivo sociale e di civica solidarietà. In questo ambito, ovviamente, sia le associazioni dei consumatori che quelle del commercio e della somministrazione degli alimenti possono svolgere un ruolo molto positivo.

 

(*) Tranne il riferimento normativo di cui nella Sezione VII, tutti gli altri  riferimenti ad articoli  nella presente nota si riferiscono  al Reg.(UE) 1169/2011

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Autore:


Laureato in “chimica” e libero docente in “Biochimica Applicata”, ha lavorato dal 1965 al 1986 presso l’Istituto Superiore di Sanità, dal 1986 al 1989 al Ministero dell’Ambiente e dal 1989 al 2007 al Ministero della Salute, occupando costantemente incarichi di elevata responsabilità nell’ambito delle citate Istituzioni Statali. Dal 1995 ad oggi Professore a contratto presso la II Università di Roma, Corso di Laurea per Dietista, un incarico rinnovato di anno in anno. Vittorio Silano ha svolto un’intensa attività di ricerca scientifica, docenza e amministrazione nell’ambito della sanità pubblica, collaborando con numerosi Organismi dell’Unione Europea e Internazionali. Fra questi, particolarmente prestigiosa è stata l’attività svolta come presidente del Comitato Scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare fra il luglio 2003 ed il giugno 2012. La produzione scientifica di Vittorio Silano consiste di più di 250 pubblicazioni scientifiche e più di 20 libri dedicati a temi di sicurezza alimentare.

1 Risposta a "Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti negli alimenti"

  1. Lorena Valdicelli scrive:

    In effetti i cambiamenti apportati con il Reg. 1169/2011 sono molto importanti, sia per quanto riguarda le informazioni al consumatore che per le responsabilità sulla mancata o erronea informazione. Non per niente da mesi la grande distribuzione e i produttori stanno rimettendo a nuovo tutte le etichette dei prodotti alimentari confezionati. L'indicazione obbligatoria ed evidenziata degli allergeni è forse il punto più innovativo per quanto riguarda la sicurezza; è fondamentale che pari attenzione sull'argomento venga posta sia per prodotti confezionati, che per quelli preconfezionati ( cioè impacchettati direttamente nel punto vendita) e per quelli somministrati in ristoranti, bar, mense… A questo riguardo è importante sottolineare che l'obbligo di inforrmare il consumatore nei prodotti somministrati riguarda gli ingredienti volutamente utilizzati nella preparazione. Viceversa niente ancora si è specificato per possibili contaminazioni incrociate legate ad esempio all'utilizzo degli stessi attrezzi per prodotti che contengono allergeni ed altri che invece ne sarebbero altrimenti privi: basti pensare alla spatola da gelato che viene utilizzata per più gusti, dalle creme ai gelati alla frutta, con conseguente contaminazione di questi ultimi con uova e latte.

    In realtà, affianco alla norma che impone (giustamente) l'informazioni al consumatore sarebbe davvero opportuna una formazione degli addetti alla somministrazione e dei responsabili dei punti vendita. Questa dovrebbe avere come oggetto non solo la corretta applicazione della norma, ma anche l'insegnamento di comportamenti atti ad evitare le cross-contaminazioni con alimenti o ingredienti potenzialmente allergenici, e prevedere contemporaneamente il relativo adeguamento dei manuali HACCP. 

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